In tema di "riattivazione" della pensione di reversibilità privilegiata per mutamento nel tempo della condizione reddituale del beneficiario, il collegio giudicante della III sezione centrale si è pronunciato in merito all'assunto princìpio (sostenuto dall'Inpdap) secondo il quale "l'emissione di un provvedimento (negativo) in seguito alla esecuzione di una sentenza non è modificabile nel tempo neanche in presenza di nuove condizioni che riconoscono tale diritto". Al contrario vi è pieno diritto, come recita la sentenza della stessa Sezione Giurisdizionale (n. 103/99 del 26.05.1999) secondo la quale ?come l'obbligo del mantenimento che fa carico al genitore non cessa mai irreversibilmente, anche la pensione di riversibilità non si estingue mai irreversibilmente, ma possa sempre essere riattivata ove lo stato di bisogno indotto dalla morte del genitore abbia a ripresentarsi?. (Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it, 25/01/2006
Corte dei Conti, III sezione giurisd. centrale, sentenza 2.12.2005 n° 751

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