Per la Cassazione, non vi è violazione dell'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza se l'inadempimento è sporadico e non doloso

Dott. Carlo Casini - Non vi è violazione dell'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza se l'inadempimento è sporadico e non doloso.

E' quanto emerge dalla sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 11635/2018 (sotto allegata).

Il reato ex art. 570 comma 2 c.p.

In merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 570 co.2, c.p. nell'ipotesi di versamento parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio, la Cassazione ha affermato che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso in maniera apprezzabile sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. II, 10 febbraio 2017, n.24050).

Deve trattarsi di un inadempimento connotato dai requisiti di serietà e di apprezzabile protrazione temporale, tale da incidere in maniera significativa sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può integrarsi automaticamente con l'inadempimento della corrispondente normativa civilistica e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l'attitudine oggettiva del comportamento ad integrare la condizione che la norme punisce.

Il nuovo art. 570-bis c.p.

Nell'attuale periodo storico il giudice è costretto sempre più spesso a decidere soltanto alla stregua dei principi e delle categorie generali, contribuendo a "creare diritto"; i confini tra legislatore e giudice tendono a diventare sempre più labili, ed è quindi, in questa prospettiva che si colloca la sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe, che fornisce una autorevole e imprescindibile interpretazione per tutti gli operatori del diritto sul presupposto necessario ad integrare la fattispecie penale contemplata nell'art. 570 co.2 c.p.

In questo contesto si colloca l'intervento normativo che ha introdotto a partire dal 6 Aprile 2018, l'art. 570 bis c.p., sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, frutto di un tortuoso percorso interpretativo in quanto fattispecie penale che più di ogni altra ha subito l'influenza dei continui mutamenti sociali della famiglia.

Leggi anche:

- Divorzio: cosa cambia con il nuovo art. 570-bis c.p.

Cassazione sentenza n. 11635/2018
Avv. Carlo Casini - Roma, cap 00192, Via Cola Di Rienzo n. 111
Mail: avv.carlo.casini@gmail.com
PEC: carlocasini@ordineavvocatiroma.org

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: