Per la Cassazione il giudice deve accertare se l'inadempimento dell'obbligato abbia inciso sulla disponibilità dei mezzi economici da fornire ai beneficiari prendendo in considerazione le circostanze del caso concreto

Avv. Francesca Servadei - Con la sentenza del 14 marzo 2018 numero 11635 la VI Sezione della Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: non vi è l'obbligo del genitore di mantenere il figlio nel caso in cui l'inadempimento risulta sporadico e non doloso, quindi non si ravvedono estremi di responsabilità penale ai sensi dell'articolo 570, II comma del Codice Penale.

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A tal proposito gli Ermellini rievocano un precedente orientamento (nello specifico quello della II Sezione Penale, sentenza n. 24050/2017), con il quale, laddove si ravvedano gli estremi di violazione al mantenimento della prole definita in sede civile, è stato statuito che il giudice penale ha l'onere di verificare ed accertare se tale inadempimento abbia fortemente inciso sulla disponibilità dei mezzi economici che l'agente deve fornire ai beneficiari (in questo caso il padre nei confronti del figlio), prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico.

Per la Cassazione, l'inadempimento deve essere seriamente motivato e prolungato nel tempo in modo da incidere in maniera più che apprezzabile sulla disponibilità di mezzi economici che obbligatoriamente il soggetto agente è tenuto ad osservare; conseguentemente a ciò il reato non può ritenersi consumato con l'inadempimento di quanto in sede civile è stato definito e in ultimo, nell'ipotesi in cui non sussista invece un ritardo nella corresponsione di quanto dovuto, il giudice penale deve valutare la gravità del caso per caso.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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LARIANO (ROMA)

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