In tema di trasformazione della pensione Inpdap da provvisoria in definitiva e conseguente notifica di indebito da parte dell'Istituto si deve osservare il disposto dell'art. 206 del T.U. 1092/73 (annullamento dell'indebito e restituzione delle somme trattenute) qualora il provvedimento di rettifica sia intervenuto trascorsi tre anni dalla registrazione del decreto in via definitiva (come nel caso di specie). (Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it, 23/01/2006
Corte dei Conti Toscana, sentenza 12.10.2005 n° 825

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