Il programma "La vita in diretta" di Rai1 lo dipinge antipatico e scorbutico per una mancata intervista del 2000
di Paolo M. Storani - Cantava Antonello Venditti: "Ricordati di me... ", ma questa volta è l'autore di "Grazie Roma" che vorrebbe, giustamente, che ci si dimenticasse di un episodio antipatico capitatogli ormai diciotto anni orsono, quanto meno nel rispetto del diritto alla privacy (il 25 maggio 2018 entra, tra l'altro, in vigore il nuovo Regolamento europeo privacy n. 2016/679 siglato GDRP). In estrema sintesi, questa è la vicenda che ha riguardato Antonello Venditti.

1. L'episodio in una trasmissione di Rai1

2. Antonello Venditti ha torto nei due processi di merito

3. Diritto all'oblio e dovere della memoria

4. Il diritto di cronaca e il diritto di critica

5. La storica pronuncia della Corte di Giustizia UE

6. Attualità della diffusione dell'immagine o della notizia

7. La soddisfazione per il cantautore romano nella recente pronuncia


L'episodio in una trasmissione di Rai1

L'episodio era andato in onda durante una trasmissione televisiva della Rai, "La vita in diretta", su Rai1, in cui il popolarissimo cantante appariva seccato e non nascondeva il proprio disappunto per la presenza degli inviati della trasmissione proprio all'uscita di un ristorante ove si era intrattenuto con alcuni amici.

Antonello Venditti ha torto nei due processi di merito

Nel corso dei due gradi del giudizio civile di merito cosa era accaduto?

La Corte distrettuale era stata laconica nell'escludere la dedotta violazione del fondamentale diritto all'oblio, ancorando il proprio ragionamento esclusivamente alla laconica affermazione circa la "dimensione pubblica attuale del personaggio Venditti, famoso cantante italiano non soltanto in passato, ma anche nel presente".

Diritto all'oblio e dovere della memoria

Cos'è il diritto all'oblio? Quando prevale il dovere della memoria? Come deve avvenire la selezione?

D'accordo, è vero: "che fantastica storia è la vita", in special modo se sei un personaggio ricco e famoso.

Ma, se, poi, Ti dipingono come un tipo scontroso, intrattabile ed antipatico, e, in un secondo servizio mandato in onda, Ti inseriscono nella classifica degli scorbutici, per la precisione al secondo posto, Ti arrabbi o no?!

E se, poi, a corredo delle immagini, il commento è di denigrazione come il seguente: "E chissà, forse Antonello Venditti non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto, ormai è molto tempo che non lo illuminano più", allora con il carattere lesivo della reputazione dell'artista la misura è colma!

Si ponga in risalto che si era in assenza di ulteriori e comprovati elementi obiettivi di riscontro che il cantante fosse una persona costantemente scortese ed antipatica.

Il diritto di cronaca e il diritto di critica

La sussistenza del c.d. "diritto all'oblio" impone un contemperamento fra due diversi diritti fondamentali: A) il diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico

all'informazione, e B) il diritto della persona a che certe vicende della propria vita - che non presentino più i caratteri dell'attualità - ovverossia non siano più suscettibili di soddisfare un apprezzabile interesse della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media.

La storica pronuncia della Corte di Giustizia UE

In ambito europeo sono state la Corte di Giustizia UE e la Corte EDU a tracciare le linee direttrici e le coordinate di bilanciamento tra i due diritti fondamentali dianzi indicati.

Infatti, il precedente più emblematico è costituito dalla storica pronuncia del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia (CGUE 13.5.2014, Google c. Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez) con riferimento al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali su determinati fatti o vicende che non rivestono più interesse alcuno per il pubblico allo stato attuale.

Eppure, nella società interconnessa eseguendo una ricerca qualsiasi utente di Internet può accedere ad un reticolo strutturato di informazioni: un elenco di risultati reso dai motori di ricerca che può arrecare pregiudizio: tale incisione dei diritti fondamentali è vietata dagli articoli 7 ed 8 della c.d. "Carta di Nizza".

Attualità della diffusione dell'immagine o della notizia

Da ciò consegue anche il diritto - finalizzato ad assicurarne il soddisfacimento - ad ottenere la rimozione del proprio nominativo da elenchi, archivi, registri, data base, in relazione a fatti e vicende che non presentino più il requisito dell'attualità.

Tutto ruota attorno alla notorietà del personaggio ed all'interesse pubblico dei fatti oggetto della divulgazione; interesse che dev'essere effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia, per scopi di giustizia, polizia, tutela dei diritti e delle altrui libertà, scientifici, didattici o culturali.

La soddisfazione per il cantautore romano nella recente pronuncia

Il popolare cantautore romano, idolo della tifoseria giallorossa per i meravigliosi inni dedicati alla squadra capitolina attualmente allenata da Eusebio Di Francesco, il 20 marzo 2018 si è preso una bellissima soddisfazione con l'ordinanza n. 6919/2018 con cui la Sez. I Civile della Corte di Cassazione, Pres. Francesco Tirelli ed Est. Antonio Valitutti, ha recepito alcuni motivi di ricorso con riferimento alla controversia che lo vedeva avversario della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. a far data dal lontano 15 luglio 2005: tutto era partito da un tentativo di intervista riprodotto in un servizio messo in onda dalla trasmissione di Rai1 "La vita in diretta" e registrato cinque anni prima (12 dicembre 2000) da una troupe del medesimo programma.

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Foto: 123rf.com
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