Gli eredi di colui che ha instaurato un processo prima dell'entrata in vigore della l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. "legge Pinto") sono legittimati a proporre la domanda di equo indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo medesimo, salvo che tale domanda non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia già pronunciata sulla sua ricevibilità; e ciò, anche ove si tratti di processo instaurato dinanzi al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dalla sua instaurazione, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo. (Si ringrazia Eius per la segnalazione) LaPrevidenza.it, 19/01/2006
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 23.12.2005, n. 28507
Vedi anche:
La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
Approfondimenti vari sulla legge pinto

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