Disciplina e orientamenti giurisprudenziali sulla notificazione alle persone giuridiche
Avv. Giampaolo Morini - L'art. 145 cpc, individua nella sede della società il luogo ove deve essere eseguita la notifica; essa è in genere la sede legale, tuttavia, laddove vi sia una sede effettiva, e non una mera filiale (1), diversa da quella legale, in virtù della disposizione di cui all'art. 46 i terzi possono considerare quest'ultima, sede della persona giuridica.

Deve, dunque, ritenersi valida la notifica eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (2).

Allo scopo di impedire che il mutamento di una sede legale non sia tempestivamente resa pubblica, è valida la notificazione effettuata presso la sede legale (3).

Nel caso in cui manchi la persona espressamente incaricata o obbligata a ricevere l'atto, la notifica dovrà essere eseguita presso la sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140.

La disposizione dell'art. 46, comma 2, c.c. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini delle notificazioni. Ne consegue che anche in riferimento alla sede effettiva trova applicazione l'art. 145 c.p.c. Qualora, tuttavia, non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espressamente incaricata o obbligata a ricevere l'atto, la notificazione deve essere eseguita presso la sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. (4).

Per converso, non è valida, la notifica eseguita ex art. 140 presso la sede effettiva della società. Parimenti, se la sede effettiva non è conosciuta e non è possibile procedere nelle forme di cui al 3° co., ovvero, notifica nei confronti del legale rappresentante, la stessa dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 140, presso la sede legale della società.

La notifica con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche di notifica presso la sede effettiva (5).

Così pure: in tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva, comporta, ove sia ignota la sede effettiva e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dall'art. 145, comma 3, c.p.c., che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale, con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c., per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto; resta, invece, precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c., per l'ipotesi di dimora, residenza

e domicilio sconosciuti, difettandone i relativi presupposti (alla stregua del sistema di pubblicità di detta sede legale). L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., comporta la nullità (non l'inesistenza) della notificazione stessa, con l'ammissibilità della relativa rinnovazione (6).

Notifica persone giuridiche: l'orientamento giurisprudenziale

È orientamento prevalente della giurisprudenza che se la notifica non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, 1° co., e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si può procedere ai sensi dell'art. 145, 3° co., attraverso gli strumenti degli artt. 138, 139, 141; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 nei confronti del legale rappresentante, purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, o direttamente nei confronti della società. In ultima ipotesi, ove non ricorrano neppure i presupposti per l'applicazione delle citate norme, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, che tuttavia risulti senza residenza, dimora e domicilio, la notifica è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143.

In tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli art. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. (7).

Da precisare che l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notifica, ai sensi dell'art. 160, salvo che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, in quanto l'art. 145 non prevede la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente (8). Quest'ultimo orientamento è stato recepito dal legislatore con l'art. 2, l. n. 263/2005 che, modificando il 3° co. della norma in esame, ha espressamente previsto che, qualora la notificazione non possa essere seguita secondo le modalità di cui ai primi due commi, potrà essere eseguita, nei confronti della persona fisica indicata nell'atto che rappresenta l'ente, secondo le modalità di cui agli artt. 140, 143 e la Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche avvenga mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138, la stessa si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario.

Tale interpretazione trova riscontro nella formulazione dell'art. 145 come modificato dall'art. 2 l. n. 263/2005 che si ispira alla ratio del principio di immedesimazione organica ovvero, la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139, 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità. (Rigetta, App. L'Aquila, 11 Maggio 2002) (9).

Tale modalità di notifica, si applica anche alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, poiché l'art. 392, 2° co., stabilisce che tale atto va notificato personalmente a norma degli artt. 137 ss. (10).

L'art. 145 indica come persona incaricata al ritiro, il rappresentante dell'ente conseguentemente anche, una persona incaricata. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa (nella fattispecie la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è stata eseguita nell'ufficio della destinataria che non è qualificabile come sede né legale né effettiva) (11).

Rimane indifferente la qualifica rivestita all'interno della società, con la conseguenza, che l'ufficiale giudiziario non deve fare sul punto alcun accertamento. In tema di notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c. p. c., nel prevedere che l'atto possa essere consegnato a persona incaricata della relativa ricezione non assegna rilevanza alla specifica qualifica che detto consegnatario rivesta in seno alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall'ufficiale giudiziario, la cui attestazione, contenuta nella relata di notifica, di aver consegnato l'atto introduttivo del giudizio a persona addetta alla ricezione non può essere contestata per la prima volta in cassazione (12).

Ha infatti, effetto la presumersi della legittimazione a ricevere l'atto ex art. 138, per effetto dell'immedesimazione organica della persona fisica rispetto all'ente. La consegna dell'atto da notificarsi alla persona preposta alla ricezione del medesimo per conto dell'ente collettivo (nella specie, amministratore unico e legale rappresentante di società di capitali) deve presumersi - in assenza di elementi difformi - eseguita in mani proprie ex art. 138 c.p.c., risultando irrilevante l'omessa menzione del luogo nella relata di notifica, per effetto dell'immedesimazione organica della persona fisica rispetto all'ente (13).

In mancanza delle richiamate figure, e comunque subordinatamente, la notifica potrà essere effettuata nelle mani di persona addetta alla sede, non necessariamente legata alla persona giuridica da un rapporto lavorativo (14) e quindi anche meramente presente negli uffici della società. Per la validità della notificazione a persona giuridica (o ad ente sfornito di personalità giuridica), non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi "incaricata alla ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica (15).

Notifica: chi può dunque ricevere l'atto

Potrà dunque ricevere l'atto il socio per effetto dell'art. 46 c.c., in virtù del quale si considera sede di una persona giuridica anche una sede qualsiasi e non quella stabilita come "legale". Per la regolarità della notifica, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto, non necessariamente di lavoro, ma anche da un semplice e provvisorio incarico di ricevere la corrispondenza. La consegna, quindi fatta dall'ufficiale giudiziario ad una persona che si trovava nella sede, è valida in quanto sorretta dalla presunzione che il soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica. In controprova, la società dovrà infatti dimostrare che la persona che ha ritirato l'atto, oltre a non essere alla sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti (16).

Deve tuttavia segnalarsi un orientamento emerso nella giurisprudenza amministrativa in virtù del quale risulta nulla, per violazione dell'art. 145 che disciplina le notificazioni alle persone giuridiche, la notifica del ricorso effettuata al comune nella persona del dirigente pro tempore, anziché al comune nella persona del sindaco, legale rappresentante dell'ente, presso la sua sede (17).

La notifica, sarà ritenuta inesistente, qualora venga eseguita ad un indirizzo che non ha nessuna attinenza con la sede legale o a persona che non rientri tra quelle indicate nel 1° co. o che non sia domiciliatario della società. Se, il legale rappresentante della società ha eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notifica deve essere effettuate, ex art. 139, presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società. In tema di società, munita o meno di personalità giuridica, l'impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione dei commi 1 e 2 dell'art. 145 c.p.c., che giustifica - ai sensi del successivo comma 3 - l'effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti ed accidentali purchè non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede, ovvero la chiusura della sede medesima (18).

Notificazioni a società non aventi personalità giuridica

In virtù dell'art. 145, , luogo in cui deve essere effettuata la notificazione a tali enti è quello presso il quale essi svolgono la loro attività in modo continuativo, non rileva quindi, in caso di divergenza, la sede quale risulta dall'atto costitutivo (19).

Per quanto riguarda la notifica ad una società di fatto essa, deve effettuarsi mediante la consegna di una copia dell'atto ad uno dei soci di fatto nel suo domicilio. La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perchè ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa (20).

Così pure, a seguito della trasformazione in ente pubblico economico e della cessazione della connotazione dell'A.N.A.S. come amministrazione statale, sono divenute inapplicabili a tale ente le norme dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 cod. proc. civ., con la conseguenza che la notificazione di un atto introduttivo del giudizio all'ente doveva avvenire nel rispetto della norma dell'art. 145 cod. proc. civ. e, quindi, presso la sua sede legale e che una notificazione presso un suo compartimento regionale era affetta da nullità, per inosservanza del luogo di notificazione previsto da detta norma del codice di procedura civile. (Cassa con rinvio, Trib. Crotone, 28 Ottobre 2003) (21).

Notificazione ai sensi degli artt. 138, 139 e 141

Prima della riforma del 2005, venivano usate le forme per la notifica alle persone fisiche anche alle società di capitali a norma dell'art. 145, 3° co., solo se non potevano utilizzarsi le modalità di cui al 2° co. dello stesso articolo e a condizione che nell'atto fosse indicata la persona del rappresentante; in caso di sua irreperibilità, l'irreperibilità era legittimo il ricorso all'art. 143, si trattava quindi di un rimedio sussidiario. Lo stesso poteva essere effettuato nei confronti delle società sfornite di personalità giuridica (22).

La notifica ex art. 145 ante riforma, presupponeva che la società ed il suo amministratore non fossero reperibili presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico (23), impossibilità anche semplicemente transeunte o accidentale (24); se la notifica veniva effettuata ai sensi del 3° co. in difetto dei presupposti di sussidiarietà la stessa era ritenuta nulla o addirittura inesistente (25).

La relata di notifica deve contenere la indicazione delle attività di ricerca effettuate a norma dell'art. 148 da parte dell'ufficiale giudiziario (26).

A seguito della riforma operata dall'art. 2, l. n. 263/2005, la residualità è divenuta alternativa per cui la notifica ad un ente (società, associazione, fondazione...), anche se non dotato di personalità giuridica, può essere effettuata alla persona che lo rappresenta secondo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138. 139, 141.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere una precisa gradualità e sussidiarietà tra i procedimenti notificatori. Innanzitutto, deve essere verificata, l'esperibilità della notifica secondo le regole dettate dall'art. 145, se non è possibile può essere effettuata la notifica presso il procuratore, ma è necessario che nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. Se anche questa ultima ipotesi, non è possibile, sarà necessario procedere con le formalità di cui all'art. 140 nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e a condizione che abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; se la persona fisica non è indicata nell'atto da notificare, la notifica dovrà effettuarsi direttamente nei confronti della società. Se neppure questa via è esperibile, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente la cui residenza, dimora e domicilio risulti sconosciuti, la notifica è eseguibile, nei confronti del legale rappresentante. Sarà in ogni caso possibile la notifica alla persona fisica del rappresentante se sussistenti condizioni ostative transeunti ed accidentali non imputabili alla parte istante, come il mancato reperimento di addetti alla sede, o la chiusura della sede medesima (27).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, l'art. 145 deve trovare coordinamento con il disposto di cui all'art. 46 c.c. che prevede qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, che i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima (28). È inesistente la notificazione eseguita presso l'Avvocatura dello Stato anziché presso la sede dell'Ente quando per questi ultimi non opera la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato debbono (29).

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

[1] C. 2992/1990; C. 6432/1984.

[2] C. 18130/2003.

[3] C. 4777/1991.

[4] C. 11004/1998.

[5] C. 4529/2000.

[6] C. 904/1998.

[7] C. S.U., 8091/2002; C. 3269/2003.

[8] C. 12039/2009.

[9] C. 4785/2007.

[10] C. 19468/2007.

[11] C. 893/1992.

[12] C. 4406/1982.

[13] C. 28892/2008.

[14] C. 642/1998.

[15] C. 976/2000.

[16] C. 24622/2008.

[17] C. St., Sez. V, 25.1.2005, n. 155; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 6.5.2009, n. 4743.

[18] C. 1711/2007.

[19] Punzi, Notificazione, in ED, XXVIII, Milano, 1978, 658.

[20] C. 850/1999.

[21] C. 7405/2007.

[22] C. 3107/1990.

[23] C. 6761/2004.

[24] C. 73/1997, C. 6761/2004.

[25] C. 904/1998.

[26] C. 6761/2004.

[27] C. 8045/2008.

[28] T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3.6.2009, n. 1379.

[29] T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 17.12.2008, n. 2376.


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