La residenza e le risultanze anagrafiche, le diverse figure di consegnatari, la nozione di irreperibilità
Avv. Giampaolo Morini - Il procedimento di notificazione, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre la notificazione a mani proprie del notificando. Si pensi al caso in cui il destinatario non venga trovato, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per ricadere sull'altra parte. A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione nella residenza
, nella dimora o nel domicilio.

La notifica a mani diverse dal destinatario

L'art. 139 cpc prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani di persona diversa dal destinatario a condizione che sussistano due condizioni: - che la notificazione deve essere eseguita in un luogo normalmente frequentato dal notificando, perché, magari, vi abita o vi lavora; - che la notifica venga effettuata a mani di persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del notificando (1). Luogo della notifica Questa è la ragione per cui l'art. 139 stabilisce alcuni passaggi prodromici alla consegna a mani di persona diversa dal destinatario, si intende, ovviamente nei limiti di cui ai punti a e b sopra accennati, per cui, la notificazione, deve essere fatta, gradatamente, nel comune di residenza, ovvero, se questo non è noto, nel comune di dimora, ovvero, se anche questo non è noto, nel comune di domicilio
, ricercandolo in ciascun comune, alternativamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio; solo dopi tali tentativi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, ovvero, gradatamente, al portiere o ad un vicino di casa che accetti di riceverla. Dal momento che, il vincolo tra il notificando e il familiare ovvero l'addetto è di regola più stretto ed affidabile del rapporto intercorrente tra il medesimo notificando ed il portiere o il vicino, la consegna dell'atto deve avvenire a mani di questi ultimi, ma l'ufficiale giudiziario, dovrà darne notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Dalla disciplina si evince, dunque, che vi sono ordini preferenziali gerarchici ed ordini alternativi.

Ordine gerarchico

La notificazione deve seguire l'ordine gerarchico per quanto riguarda i diversi Comuni in cui potrebbe eseguirsi la notifica, ed alle persone del portiere e del vicino: l'ufficiale giudiziario dovrà quindi tentare la notifica nel Comune di residenza
e, solo se esso è oggettivamente ignoto potrà eseguirla presso il Comune di dimora, o infine essere eseguita presso il Comune di domicilio soltanto se sia ignoto anche quest'ultimo; si tratta quindi di un vero e proprio ordine gerarchico tassativamente previsto, la violazione del quale dà luogo a nullità della notificazione (2); la notificazione deve essere eseguita a mani del familiare o dell'addetto e, solo in mancanza di essi, può essere eseguita a mani del portiere, potendo infine essere eseguita a mani del vicino solo in mancanza del portiere.

Ordine alternativo

La notificazione deve seguire un ordine alternativo per quanto attiene ai possibili luoghi ed al primo gruppo di persone considerate dalla norma: - nell'ambito di ciascun comune la notificazione può essere indifferentemente eseguita sia nella casa di abitazione del notificando, o se ha un ufficio o esercita l'industria o il commercio l'ufficiale giudiziario può notificare l'atto presso l'ufficio senza aver preventivamente tentato la notificazione presso l'abitazione e viceversa; - la notifica, può, poi, essere eseguita a mani di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, dunque l'ufficiale giudiziario potrà notificare l'atto all'addetto senza verificare preventivamente la presenza di un familiare e viceversa. La notificazione può essere eseguita (salvo non debba essere eseguita, nell'ipotesi contemplata dall'art. 141 in cui detta notificazione è obbligatoria), inoltre, a mani del domiciliatario, ossia di soggetto che lo stesso notificando ha per propria volontà incaricato di ricevere le notificazioni (3).

La residenza e le risultanze anagrafiche

Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (4), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione.

Di qui sorge un problema consueto, ovvero, la difformità tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, corrispondente, nei fatti, al luogo di abituale dimora.

È in assoluta prevalenza ritenuto che, ai fini della validità della notificazione, la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica, la quale possiede un valore probatorio meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (5).

Il notificante deve effettuare la notificazione presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica. Va tuttavia precisato, che grava sul destinatario l'onere della prova della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna (6): ai fini dell'onere probatorio gravante sul destinatario va precisato che non sono sufficienti le risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (7).

L'accertamento della residenza, domicilio o dimora del convenuto effettuato dal giudice di merito è incensurabile in cassazione se non per vizi della relativa motivazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito (8).

Si ravvisa, infine giurisprudenza che facendo leva sullo stato soggettivo del notificante, riconosce viziata la notificazione effettuata presso il Comune di residenza anagrafica, in difformità dalla residenza effettiva, soltanto quando il notificante era a conoscenza di quest'ultima, ovvero era nelle condizioni di conoscerla con la diligenza ordinaria (9).

È invece minoritario, l'orientamento che tende ad escludere il rilievo dello spostamento della residenza effettiva rispetto a quella anagrafica quando questa non sia stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (10).

Le diverse figure di consegnatari

Solo se, il destinatario non viene trovato l'atto può essere consegnato ad un parente, addetto, portiere o vicino: per la giurisprudenza è sufficiente non aver rinvenuto il destinatario anche in uno soltanto dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 139, e non occorre che ciò sia annotato sulla relata di notifica (11).

Chiaramente, l'ufficiale giudiziario, si deve limitare a prendere atto della dichiarazione ricevuta dalle persone rinvenute in loco che il destinatario è assente (12), non potendo accedere nel luogo per la ricerca del destinatario: anche le ragioni della sua assenza, non sono un dato da annotare sulla relata, salvo che la notifica sia ritirata dal portiere (13).

Ai sensi dell'art. 148, l'ufficiale giudiziario deve invece identificare nella relata di notificazione generalità e qualità della persona cui l'atto è consegnato. Quanto alle generalità dichiarate esse sono oggetto di una presunzione iuris tantum desumibile dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, pertanto, incomberà sul destinatario dell'atto, che vuole contestare la validità della notificazione, l'onere di provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, e quindi l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (14).

Se manca l'identificazione del consegnatario, la notifica non si ha per perfezionata per l'impossibilità di ipotizzare l'esistenza, di una relazione tra destinatario e consegnatario (15).

Il rapporto notificando-consegnatario, può essere accertato ex post, anche per mezzo del ragionamento presuntivo. La nullità, comunque, è come sempre suscettibile di sanatoria (16).

Il consegnatario non è obbligato a ricevere l'atto tuttavia, per effetto dell'art. 139 il rifiuto dell'atto da parte delle persone è una ipotesi contemplata dal successivo art. 140 che consente il perfezionamento della notifica con la consegna presso la casa comunale del plico, l'invio della racc. a/r al destinatario, affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso (17).

La notifica eseguita a mani di persone incapaci o minori di anni 14, è nulla e non inesistente (18), dunque può essere oggetto di sanatoria. L'atto notificato a soggetto inabilitato è valida poiché la norma dell'art. 139, comma 2, prevede la nullità solo per minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace (19).

È inoltre possibile che il soggetto potenzialmente legittimato a ricevere l'ato per conto del destinatario, si trovi, tuttavia in una posizione di conflitto di interessi giuridicamente rilevante, come nel caso del ricorso per separazione coniugale notificato ad istanza della moglie ed a mani della medesima: tale nullità, resta comunque sanabile (20).

In definitiva, la consegna dell'atto ad uno dei soggetti non previsti dalle norme, seppur rinvenuto nell'abitazione del destinatario, rende la notifica nulla (21), ma la nullità della notificazione deve ritenersi sanata, per il conseguimento dello scopo (22). È stata infatti, ritenuta la nullità, ove eccepita, della notificazione eseguita a mani di persona di fiducia (23), e a persona addetta ai servizi (24); al contrario è stata ritenuta valida ha ritenuto valida la notificazione a persona addetta al ritiro, senza ulteriori indicazioni sulla capacità e la qualità della stessa (25).

Deve ritenersi, altresì, nulla, la notifica eseguita a mani di una delle persone contemplate dalla norma, ma in un luogo diverso da quello stabilito: è il caso della notifica fatta al familiare presso l'abitazione di questi e non del notificando (26).

Fra i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 139 sono abilitate a ricevere l'atto, anche gli altri parenti o affini (27).

È questione controversa, se il familiare debba essere anche convivente. Un orientamento, esige il requisito della convivenza per la quale, peraltro, non sussiste un obbligo dell'ufficiale giudiziario di svolgere ricerche o accertamenti (28).

È tuttavia, prevalente, l'orientamento che ritiene sufficiente il rapporto di parentela, esclusa la convivenza (29), salvo la prova dell'eccezionalità o mera occasionalità della presenza del parente nel luogo di notificazione (30).

In caso di accertata insussistenza del rapporto di parentela dichiarato dal consegnatario la notificazione si ha nullità della notifica, si ripete, suscettibile di sanatoria, e non di inesistenza (31). La dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario e consegnatario, può essere offerta mediante prova documentale, e quanto annotato dell'ufficiale giudiziario nella relata non è, assistito da fede privilegiata (32).

Relativamente all'addetto all'ufficio nel luogo in cui il notificando esercita l'industria o il commercio, occorre dare risalto a due aspetti: a) l'addetto non deve essere necessariamente legato al notificando da un rapporto di dipendenza o subordinazione, essendo i sufficiente una relazione stabile idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto (33); b) è ufficio, ai sensi dell'art. 139, ogni luogo dove presti comunque servizio o svolga una sua attività indifferentemente dal fatto che si tratti di attività privata o pubblica (34).

In relazione alla notificazione a mani del portiere la relata dell'ufficiale giudiziario deve contenere l'attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone indicate di cui si è detto (35), ma non occorrono particolari formule (36) ed è esempio sufficiente la dicitura domiciliatario e familiari al momento assenti (37).

Per la notificazione a mani del portiere, ovvero del vicino l'ufficiale giudiziario debba inviare al notificando una lettera raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione (38): la giurisprudenza pressoché unanime ritiene, che per il perfezionamento della notificazione, la spedizione della raccomandata non ha natura di elemento costitutivo della fattispecie, per cui la notificazione si perfeziona nel momento della consegna dell'atto al portiere (39). Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, l'omessa spedizione della raccomandata renderebbe nulla la notifica (40).

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

L'impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione attraverso l'espletamento di tre distinte formalità sopra escritte, porta all'applicazione dell'art. 140 che costituisce mero sviluppo del procedimento di notificazione.

Tali formalità sono le seguenti:

- l'affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell'atto presso la casa comunale;

- il deposito, appunto, dell'atto presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarlo;

- la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.

Il momento perfezionativo della notificazione

La notifica eseguita ex art. 140 si perfeziona, secondo il fermo indirizzo della giurisprudenza, con il compimento delle tre formalità previste, sicché non si producono gli effetti giuridici se manca uno solo degli adempimenti (41).

L'atteggiarsi della norma nel diritto vivente si è quindi radicalmente modificato nel 2005 (42) grazie all'apporto delle Sezioni Unite, che hanno affermato che la notifica nei confronti del destinatario si da per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti, ossia con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: tale adempimento ha lo scopo di consentire la verifica dell'arrivo dell'atto al destinatario; l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato (questa l'innovazione introdotta dalle Sezioni Unite) pena la nullità della notificazione, sanabil, tuttavia, dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 (43).

Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (44).

La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche

La notifica ex art. 140 ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell'art. 139 (45).

Ai fini della irreperibilità, non occorre, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall'art. 139 (46): risultato infruttuoso il tentativo di notifica alla residenza e non avendo rinvenuto alcuna delle persone indicate dall'art. 139, l'ufficiale giudiziario può procedere all'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 senza dover ricercare lo stesso notificando presso il comune di dimora o domicilio ovvero sul luogo di lavoro, e così via. Naturalmente, essendo la procedura ex art. 140 un mero sviluppo di quella prevista ex art. 139, la formalità di cui all'art. 140, deve avvenire a pena di nullità nel rispetto di detto ordine (47).

In realtà il termine irreperibilità viene usato, per l'applicabilità dell'art. 140 in una accezione attenuata, essendo, l'irreperibilità termine più coerente con la disposizione di cui all'art 143 cpc, dedicato alla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, mentre la norma in commento si riferisce al caso in cui l'indirizzo del destinatario è noto e la copia da notificare non può essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 (48).

Secondo l'opinione prevalente, se il notificante conosce o può conoscere, con la diligenza ordinaria, il luogo in cui si è trasferito il destinatario, la notifica non può essere eseguita nel luogo della precedente residenza (49): comunque, sia chiaro, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento della residenza qualora non concorrano specifiche circostanze, idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso (50).

Il rilievo delle tre formalità

Le formalità previste dall'art. 140 hanno tutte carattere essenziale (51): cosa accade se manca una delle tre formalità nell'ipotesi di notifica ex art. 140?

Per un primo indirizzo (datato), la mancanza di una delle formalità comporta l' inesistenza della notifica (52).

Oggi, tuttavia, l'orientamento prevalente, qualifica la mancanza di una delle formalità, vizio di nullità, dunque sanabile per effetto della costituzione del notificando ovvero dell'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice (53).

Il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140 necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi, la notificazione è nulla; diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ad es. perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea) (54).

Il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta, unitamente all'affissione dell'avviso nell'albo, essenziale, poiché consente al destinatario di entrare in possesso del documento a lui destinato (55).

La giurisprudenza, ha inoltre puntualizzato, che il deposito deve essere riferibile all'atto notificato, con gli estremi necessari alla sua identificazione (56).

Non può considerarsi perfezionata la notifica ex art. 140, quando l'ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito (57) anche se l'omissione dell'affissione è stata ritenuta da alcune pronunce causa di nullità della notifica qualora sia comunque stata eseguito l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all'originale dell'atto (58). La ricezione della raccomandata funge, dunque, da atto sanante della nullità per il raggiungimento dello scopo (59) se manca la raccomandata resta ferma anche la nullità determinata dalla mancata affissione (60).

L'avviso a mezzo di raccomandata è regolato dall'art. 48 disp. att.

È necessaria la produzione, a pena di nullità, con la copia notificata dell'atto, dell'avviso di ricevimento della raccomandata (61).

(1) Cass. n. 5267/1984

(2) Cass. n. 2266/2010

(3) Cass. n. 5109/1999

(4) Cass. n. 16525/2005

(5) Cass. n. 24422/2006

(6) Cass. n. 11562/2003

(7) Cass. n. 19132/2004

(8) Cass. n. 19416/2004

(9) Cass. n. 9365/2005

(10) Cass. n. 662/2000

(11) Cass. n.19079/2005

(12) Cass. n. 4206/1987

(13) Cass. n. 19079/2005

(14) Cass. n. 16164/2003

(15) Cass. n. 22879/2006

(16) Cass. n. 4962/1987

(17) Cass. n. 6105/2003

(18) Cass. n. 4779/1978

(19) Cass. n. 24082/2008

(20) Cass. n. 12413/2004

(21) Cass. n. 16444/2009

(22) Cass. n. 9875/1998

(23) Cass. n. 7788/1991

(24) Cass. n. 957/1978

(25) Cass. n. 23028/2006

(26) Cass. n. 6817/1999

(27) Cass. n. 4991/1991

(28) Cass. n. 322/2007

(29) Cass. n. 26324/2009

(30) Cass. n. 21362/2010

(31) Cass. n. 389/1987

(32) Cass. n. 3906/2012

(33) Cass. n. 11675/2002

(34) Cass. n. 17903/2010

(35) Cass. n. 22151/2013

(36) Cass. n. 22343/2009

(37) Cass. n. 24536/2009

(38) Cass. n. 7816/2006

(39) Cass. n. 15315/2006

(40) Cass. n. 22343/2009

(41) Cass. n. 11679/1991

(42) Cass. n. 3389/2004

(43) Cass. SU n. 458/2005

(44) Corte Cost. n. 3/2010

(45) Cass. n. 7309/1996

(46) Cass. n. 15443/2008

(47) Cass. n. 24544/2008

(48) Cass. n. 14817/2005

(49) Cass. n. 15363/2008

(50) Cass. n. 7549/2003

(51) Cass. n. 359/2002

(52) Cass. n. 2720/1978; Cass. n. 4840/1981

(53) Cass. n. 5800/1998

(54) Cass. n. 16141/2005

(55) Cass. n. 3527/1979

(56) Cass. n. 3645/1977

(57) Cass. n. 4981/1997

(58) Cass. n. 11713/2011

(59) Cass. n. 8929/1998

(60) Cass. n. 3249/1996

(61) Cass. SU n. 458/2005


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