La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 26081/2005) ha stabilito che i disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad essere risarciti alla pari dei soggetti che hanno un lavoro. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che un danno
patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito allepoca dellinfortunio può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà unattività remunerata. Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un motociclista romano che, a causa di un sinistro, aveva riportato lesioni personali con una invalidità permanente del 25%.