Il TAR Catania ha delineato i contorni della giurisdizione in materia di istituzione delle zone di rispetto, avvenuta con ordinanza sindacale

Avv. Giovanni Francesco Fidone - Con la sentenza n. 547 del 19 marzo 2018 (sotto allegata), il TAR Catania ha affrontato il tema dell'istituzione delle c.d. "aree di salvaguardia" a tutela di un pozzo artesiano, da parte di un comune.

La vicenda

In particolare, il Sindaco di detto ente aveva emesso un'ordinanza ponendo il divieto di destinazioni e attività pregiudizievoli alla qualità delle acque di un pozzo ricadente all'interno del territorio comunale, e ad assicurare la loro utilizzazione e tutela dall'inquinamento.

Una società, titolare di una proprietà sita proprio all'interno della zona di rispetto istituita dal comune, impugnava detta ordinanza rilevando diversi profili di illegittimità e lamentando la compromissione dei propri diritti dominicali.

Giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche

La Prima Sezione interna del TAR etneo, accogliendo l'eccezione spiegata in via preliminare dal comune, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ed indicava, ex art. 11 c.p.a., il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice nazionale, invece, munitone.

Più in dettaglio, il Collegio ha sottolineato come la controversia riguardasse la materia del regime delle acque pubbliche, devoluta dall'art. 143, c. 1 lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, alla giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale devono, infatti, essere proposti i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi adottati in tale materia.

Difatti, l'ordinanza sindacale di istituzione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano è mirata a tutelare le acque dall'inquinamento e pertanto, essendo legata alla qualità delle acque, deve ritenersi rientrante nel generale concetto di polizia idraulica e, quindi, nell'ambito della cognizione del TSAP.

Nello specifico, i provvedimenti amministrativi che interferiscono sulla regolare utilizzazione delle acque pubbliche e delle relative opere idriche, anche se adottati da autorità diverse rispetto a quelle preposte alla cura degli interessi pubblici operanti in materia, rientrano nel sindacato giurisdizionale del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Tar Catania, sentenza n. 547/2018

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