In tema di concessione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato "la titolarità" dell'assegno di cui all'articolo 5 della legge 898/1970 (c.d. assegno di mantenimento) si realizza mediante l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale. Nella fattispecie, una copiosa giurisprudenza si era creata in relazione alla titolarità "astratta" dell'assegno di cui alla legge 898/70. Si pensava infatti che la mera condizione di vedova o vedovo legittimasse il diritto (seppure in forma astratta) all'assegno e la conseguente concessione della pensione di reversibilità anche se in quota parte stabilita appunto dal giudice.(Ludovico de Grigiis) LaPrevidenza.it, 01/01/2006
Legge 28.12.2005, n. 263 - G.U. 28.12.2005, n. 30 - s.o. n. 208

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