La compravendita di immobili in bitcoin potrebbe configurarsi come operazione sospetta. Il parere dei notai

di Gabriella Lax - La compravendita di immobile in bitcoin potrebbe configurarsi come operazione sospetta e il notaio dovrebbe valutare l'opportunità di procedere alla relativa segnalazione antiriciclaggio.

A questa conclusione è arrivato il Notariato, con la risposta al quesito n. 3-2018/B "Antiriciclaggio - Compravendita di immobile - Pagamento del prezzo in bitcoin" (sotto allegata) prendendo posizione sulla definizione di bitcoin e criptovalute e, soprattutto, sulla tracciabilità dei pagamenti in bitcoin.

Il caso di specie riguarda l'acquisto di un immobile con pagamento del prezzo in bitcoin.

La domanda è: il pagamento del prezzo di vendita in bitcoin, o altra criptovaluta, viola le norme sulle limitazioni dell'uso di denaro contante e quelle sull'indicazione analitica dei mezzi di pagamento?

Notariato, bitcoin è uno strumento di pagamento

Nell'inquadrare la problematica, i relatori, Ugo Bechini e Maria Concetta Cignarella, chiariscono in primis che le criptovalute sono da considerare strumenti di pagamento e non, invece, strumenti finanziari. A tal proposito c'è la sentenza C-264/14 della Corte di giustizia europea e la risoluzione 72/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate. Entrambe concordano sul fatto che il bitcoin è una tipologia di "moneta virtuale" o meglio "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale, la cui circolazione «si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato. Si tratta, pertanto, di un sistema decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una autorità centrale».

Una pubblicazione del Notariato aveva già rilevato che «il bitcoin non ha valore intrinseco, quale unità di misura, in quanto il suo valore è legato dal volume di scambi con altre valute e non è condizionato da politiche monetarie ma solo da domanda/offerta all'interno del mercato virtuale».

Bitcoin e antiriciclaggio

Per rispondere al quesito l'analisi del Notariato si sposta sulla valutazione dei riflessi circa la tracciabilità dei pagamenti e delle norme sulla limitazione all'uso del contante.

Il cosiddetto "contante digitale" «ha una discreta limitazione nella circostanza per cui, mentre in talune transazioni effettuate in contanti il pubblico ufficiale può essere testimone di una traditio che avviene in sua presenza, con ciò rendendo in qualche modo tracciato almeno un singolo segmento del flusso anonimo del contante»; nel caso del bitcoin, invece, la transazione

potrebbe essere definita apparente, poiché arriva da un conto «che l'acquirente dichiara essere proprio, ad un altro conto del quale, parimenti, il venditore asserisce la titolarità, ma il tutto senza che possa esservi il benché minimo riscontro della veridicità di tali dichiarazioni».

Ai fini antiriciclaggio, dunque, l'utilizzo del sistema informatico non garantisce l'identità del soggetto che utilizzi criptovalute.

Secondo il quesito, il Notariato non può fornire risposte univoche, considerata «la scottante attualità e la particolare complessità della materia in questione» poiché maggiore grado di approfondimento nelle sedi opportune per cui «le considerazioni riportate devono essere ritenute alla stregua di mere ipotesi ed indicazioni di massima». Tutto ciò premesso «in fattispecie come quella prospettata si pone un'oggettiva impossibilità di adempiere ai summenzionati obblighi antiriciclaggio, si suggerisce una valutazione circa l'opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta».

Leggi anche: Bitcoin, cosa sono, quanto valgono e come comprarli

Parere Notariato Bitcoin

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