Cos'è l'arresto in flagranza di reato, in cosa consiste, per quali reati è previsto. Una guida legale sull'istituto in tutti i suoi aspetti disciplinari
di Annamaria Villafrate - Cos'è l'arresto in flagranza di reato? In cosa consiste, chi può eseguirlo e per quali reati? Ecco la guida legale all'istituto in tutti i suoi aspetti disciplinari.


Indice:


Arresto in flagranza: che cos'è?

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L'arresto in flagranza di reato è una sorta di misura pre-cautelare eseguita dalla polizia giudiziaria, che ne anticipa una cautelare ed eventuale del giudice. La flagranza è il presupposto fondamentale per procedere all'arresto. Essa si configura quando tra la commissione del reato e la sua scoperta intercorre un brevissimo intervallo di tempo, ossia quando il soggetto:

  • è colto nell'atto di commettere il reato (flagranza propria);
  • viene sorpreso con cose o tracce che rivelano l'immediata e precedente commissione del reato o viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri soggetti (in entrambi i casi si parla di quasi flagranza).

Il comma 2 dell'art. 382 c.p.p. prevede inoltre che:"Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza."

Arresto in flagranza di reato: chi può eseguirlo?

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L'arresto in flagranza può essere eseguito:

  • dalla polizia giudiziaria (carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, ecc.) ai sensi dell'art. 380 e 381 c.p.p.;
  • dal Pubblico ministero per i reati commessi durante l'udienza (art. 476 c.p.p.);
  • dal privato cittadino in caso di reati perseguibili d'ufficio (art 383 c.p.p.) nei casi in cui è previsto l'arresto obbligatorio della polizia giudiziaria.

Il cittadino che esegue l'arresto ha il dovere di consegnare immediatamente l'arrestato e tutte le cose che costituiscono corpo del reato alla polizia giudiziaria, che dovrà redigere il relativo verbale di consegna e rilasciarne copia.

Arresto obbligatorio in flagranza: per quali reati è previsto?

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L'arresto obbligatorio in flagranza è previsto solo per reati gravi individuabili in base all'entità della pena astrattamente prevista per quel reato o rifacendosi a un elenco di ipotesi tipiche previste.

1) Sono considerati reati gravi in base alla pena astrattamente prevista i delitti dolosi, consumati o tentati, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e non superiore nel massimo a venti anni (art. 380 c,p.p.) come previsto per il reato di omicidio.

2) Fuori dei casi sopra indicati, la polizia giudiziaria deve procedere all'arresto di chi viene colto in flagranza di reato dei seguenti delitti:

  • contro la personalità dello Stato per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci;
  • devastazione e saccheggio;
  • contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
  • riduzione in schiavitù;
  • furto aggravato, in abitazione e con strappo;
  • rapina ed estorsione;
  • illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dalla L. 18 aprile 1975, n. 110;
  • concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ad eccezione dei casi di minore gravità;
  • commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
  • promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e di carattere militare vietate dalla legge;
  • partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso;
  • promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista diretta alla commissione di più delitti;
  • fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso;
  • riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità;
  • violenza sessuale di gruppo;
  • atti sessuali con minorenne;
  • maltrattamenti contro familiari e conviventi e di stalking;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  • ricettazione aggravata;
  • promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato (immigrazione clandestina);
  • omicidio colposo stradale.

Arresto in flagranza: i reati procedibili a querela di parte

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I reati procedibili a querela di parte sono tutti quelli in cui il procedimento penale può essere avviato quando la volontà di perseguire il reo è manifestata dalla vittima del reato:

  • con dichiarazione orale, priva di formalità, diretta all'ufficiale o all'agente si polizia giudiziaria presente sul luogo;
  • in forma scritta.

Sempre ai sensi dell'art 380 c.p.p. però: "Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà."

L'arresto in flagranza per reati procedibili querela è motivato dalla contestuale:

  • gravità dell'illecito che giustifica il rapido intervento delle forze dell'ordine;
  • valutazione legislativa che prevede la procedibilità solo per espressa volontà della vittima.

Arresto facoltativo in flagranza: che cos'è?

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Ai casi di arresto obbligatorio in flagranza descritti, si aggiungono quelli in cui esso è facoltativo, perché trattasi di reati meno gravi che non impongono alla polizia di procedere.

Il comma 1 dell'art. 381 c.p.p. prevede infatti che: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."

Arresto facoltativo in flagranza di reato: per quali reati si procede?

La polizia giudiziaria ha facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei reati compresi in lungo elenco previsto dalla legge:

  • peculato commesso approfittando dell'errore altrui;
  • corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio;
  • commercio e somministrazione di medicinali guasti e sostanze alimentari nocive;
  • furto semplice;
  • danneggiamento aggravato;
  • truffa;
  • appropriazione indebita;
  • violazione di domicilio;
  • offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico;
  • alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti;
  • falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di terzi;
  • alterazioni fraudolente per inibire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali;
  • delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
  • violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
  • lesioni personali;
  • corruzione di soggetti minorenni.

Anche l'arresto facoltativo può essere effettuato, in caso dei delitti perseguibile a querela di parte, se questa è proposta in forma scritta o con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Qualora l'avente diritto decida e dichiari di voler rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Secondo quando previsto dal comma 4 dell'art. 381 c.p.p., per tutti i reati in esso elencati si può procedere all'arresto facoltativo in flagranza se:

  • la misura è giustificata dalla gravità del fatto;
  • o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Arresto in flagranza di reato: i diritti del soggetto arrestato

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Effettuato l'arresto la polizia giudiziaria deve darne notizia immediata al pubblico ministero del luogo in cui è stato eseguito.

La legge però, in questa fase, prevede in favore del soggetto arrestato il diritto a:

  • ricevere una comunicazione scritta chiara e precisa, in cui viene informato dei suoi diritti, tradotta in una lingua comprensibile se non conosce l'italiano. Se non è possibile fornire detta comunicazione in una lingua comprensibile all'arrestato, le informazioni inizialmente vengono comunicate in forma orale, salvo l'obbligo di provvedere, senza ritardo, alla comunicazione scritta;
  • nominare un difensore di fiducia;
  • ad essere ammesso al patrocinio gratuito nei casi previsti dalla legge;
  • di ottenere informazioni sull'accusa;
  • all'interprete;
  • alla traduzione degli atti principali;
  • di avvalersi della facoltà di non rispondere;
  • di accedere agli atti relativi all'arresto;
  • di informare le autorità consolari;
  • di avvisare i familiari;
  • di accedere all'assistenza medica d'urgenza;
  • di essere condotto davanti al magistrato per la convalida dall'avvenuto arresto entro 96 ore;
  • a comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio;
  • di proporre il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida dell'arresto.

Arresto in flagranza di reato: cosa succede dopo?

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Eseguito l'arresto la polizia giudiziaria deve mettere l'arrestato a disposizione del P.M., conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del luogo dell'avvenuto arresto, entro il termine massimo di 24 ore dall'arresto, pena l'inefficacia dello stesso.

Sempre entro le 24 ore dall'arresto (a meno che il P.M. conceda un termine maggiore) la polizia giudiziaria deve trasmette, anche per via telematica, il relativo verbale, contenente l'eventuale nomina del difensore di fiducia, il giorno, l'ora e il luogo dell'arresto, l'esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, il riferimento all'avvenuta comunicazione scritta o informazione orale.

Arresto in flagranza: l'interrogatorio del P.M.

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Condotto l'arrestato dal P.M., costui può procedere al suo interrogatorio, previo avviso tempestivo al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

In fase d'interrogatorio, il P.M. informa l'arrestato:

  • del fatto per cui si sta procedendo nei suoi confronti;
  • delle ragioni del provvedimento,
  • degli elementi a suo carico
  • e delle fonti, solo se da questa informazione non derivi pregiudizio per le indagini.

L'arrestato può rifiutare di rispondere alle domande del P.M. avvalersi della facoltà di non rispondere. C'è da dire però che l'interrogatorio del P.M. non è sempre negativo, esso rappresenta infatti anche una forma di garanzia per l'arrestato, poiché:

  • se appare evidente che l'arresto è stato eseguito nei confronti di una persona sbagliata (errore di persona);
  • o se è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge;

il P.M. dispone che l'arrestato sia rimesso immediatamente in libertà con decreto motivato.

La liberazione comunque può essere disposta anche dall'ufficiale di polizia giudiziario, prima dell'intervento del P.M., che deve esserne immediatamente informato.

Arresto in flagranza di reato: la convalida del G.i.p.

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Dal momento dell'arresto il P.M, a meno che non decida di liberare il soggetto arrestato, ha 48 ore di tempo per chiedere la convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari (G.i.p) competente.

Il G.i.p deve fissare l'udienza per convalidare l'arresto entro le 48 ore successive, pena l'inefficacia dello stesso, dandone immediato avviso al P.M. e all'avvocato difensore, poiché il procedimento si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del legale dell'arrestato.

Se l'arresto è stato eseguito nei casi, modi e tempi previsti dalla legge il giudice lo convalida con ordinanza che può essere ricorsa per cassazione dal pubblico ministero e dall'arrestato

Il G.i.p, se ricorrono le condizioni previste dalla legge (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato) contestualmente alla convalida può disporre anche una misura cautelare (custodia in carcere o arresti domiciliari), altrimenti provvede all'immediata liberazione dell'arrestato sempre con ordinanza.


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