Per la Corte Costituzionale è meritevole di considerazione la possibilità di evitare gli effetti decadenziali in caso di errore nel rito, ma non tale da dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c.

Avv. Paolo Accoti - La giurisprudenza della Corte di Cassazione è fermamente attestata nel ritenere che in virtù del principio di conservazione degli atti, qualora un giudizio venga impropriamente introdotto nella forma errata - con ricorso anziché con citazione, o viceversa - occorre che vengano rispettati gli effetti sostanziali e processuali del rito corretto.

La giurisprudenza sull'errore nel rito

Ad esempio, l'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro introdotta erroneamente con citazione, per risultare ammissibile, una volta che è stato disposto il mutamento del rito, deve risultare iscritta a ruolo nei 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, e non solo notificata in tale termine. Allo stesso modo la tempestività dell'appello ex art. 702-quater Cpc proposto impropriamente con ricorso, deve essere verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata (Da ultimo: Cass. n. 5111/2018).

Esistono, tuttavia, dei casi in cui <<gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.>>, vale a dire che se anche la forma di introduzione del giudizio risulta errata, gli effetti sananti si producono in relazione al rito seguito quand'anche erroneamente.

Questo è il meccanismo introdotto dal D.LGS. n. 150/2011 e, in particolare, dall'art. 4, comma V che, pertanto, troverà applicazione i tutti i giudizi dallo stesso disciplinati, tra i tanti, quello in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, e così via (D.LGS. 150/2011, capo III).

Ciò posto, appare evidente che in relazione alla materia trattata l'errore nella forma di instaurazione del giudizio può portare a conseguenze diametralmente opposte.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c.

Tale discrasia ha fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità, in particolare, con riferimento all'art. 426 Cpc, a mente del quale <<Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.>>.

Il Tribunale di Verona, infatti, in una controversia relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti locatizi, pertanto, soggetta al rito del lavoro ma che, tuttavia, era stata proposta con atto di citazione notificato alla controparte nei 40 giorni previsti a pena di decadenza, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di tardività dell'opposizione, non essendo stata anche depositata nel termine perentorio sopra indicato, ex art. 641 Cpc, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 Cpc, nella parte in cui, <<secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in termini di diritto vivente, non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli art. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento.>>.

Nello specifico, ad avviso del Tribunale di Verona, la disposizione così interpretata violerebbe l'art. 3 Cost., per irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus che ne conseguirebbe al diritto all'effettività della tutela giurisdizionale e ad un giusto processo.

La Corte Costituzionale salva l'art. 426 c.p.c.

La Corte Costituzionale ricorda che <<con riferimento, in particolare, all'ipotesi in cui una causa di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per crediti relativi a un rapporto di locazione - e per ciò, soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro (in virtù del rinvio a questo operato dall'art. 447-bis cod. proc. civ.) - sia stata erroneamente, invece, promossa con atto di citazione, «nelle forme ordinarie», la Corte di cassazione, in sede di esegesi del predetto art. 426, è, da data risalente, ferma nel ritenere che la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (da ultimo, sezione sesta civile, ordinanze 19 settembre 2017, n. 21671 e 29 dicembre 2016, n. 27343; sezioni unite civili, sentenza 23 settembre 2013, n. 21675; in precedenza, ex plurimis, terza sezione civile, sentenza 2 aprile 2009, n. 8014; e sezione lavoro, sentenza 26 marzo 1991, n. 3258).>>.

Nondimeno evidenzia le diverse conseguenze cui si giunge a seconda della materia trattata, in particolare ritiene che <<la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto «nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) - quale unicamente consentita dalla disposizione impugnata - non sarebbe, infatti, più coerente alla sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), a tenore della quale gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma e quindi alla data dell'atto (sia pur erroneamente) in concreto prescelto e non a quella che l'atto avrebbe dovuto avere, e che assuma a seguito della conversione del rito. E ciò in linea con una "inversione di tendenza" (cui fa riferimento il legislatore del 2011, e che rimanda, peraltro, al principio generale di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ.), nel solco della quale si inserisce anche la cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in termini di salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio, oltre ad una, sia pur eccentrica, pronuncia delle stesse sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 14 aprile 2011, n. 8491), sulla ritenuta sostanziale equipollenza delle forme del ricorso e della citazione ai fini dalla introduzione della impugnazione delle delibere condominiali.>>.

La Corte Costituzionale, tuttavia, pur ritenendo esistente il problema delle diverse conseguenze cui si giunge in caso di erronea introduzione del giudizio in caso di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, come disposto 426 Cpc, rispetto alla disciplina dei nuovi riti speciali introdotta dal D.LGS. 150/2011, quest'ultimi privi di conseguenze penalizzanti, rimanendo fermi gli effetti sostanziali e processuali riconducibili all'atto introduttivo, se pur erroneo, ritiene che <<una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali.>>.

In altri termini, la Corte Costituzionale ritiene che tali differenti regole processuali siano una prerogativa esclusiva del legislatore e ricorda che <<riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata […], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme […] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980).>>.

Ciò nonostante, nel dichiarare comunque inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 Cpc, rileva che <<a fronte, dunque, di un petitum implicante l'opzione per la modifica di una regola processuale - opzione di per sé meritevole di considerazione, ma comunque rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore>>.

Corte Costituzionale, Sentenza 45/2018
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