In tema di misure cautelari applicabili al minore d'età, l'art. 19 del DPR 448/88 prevede espressamente che al minore non possono essere applicate misure cautelari diverse da quelle del Dpr 448/88

Dott.ssa Maria Francesca Fortino - In tema di misure cautelari applicabili al minore d'età, l'art. 19 del DPR 448/88 prevede espressamente che al minorenne non possono essere applicate misure cautelari diverse da quelle previste dallo stesso decreto.

Misure cautelari minorili: effetto a cascata

Caratteristica del quadro cautelare minorile è l' afflittività crescente , nel senso che la successione topografica delle norme relativa alle singole misure, rispecchia l'incidenza via via maggiore sulla libertà personale.

Speculare è il c.d. effetto a cascata - in caso di violazione delle misure imposte cioè, il Giudice minorile può sostituire la misura prima applicata con quella successiva ed immediatamente più grave.

Si tratta, cioè, di un meccanismo sanzionatorio graduale che differisce da quello previsto per gli adulti che può essere, invece, per saltum.

Esattamente come accade per le misure cautelari per adulti, anche in questo caso, la misura cautelare viene richiesta dal PM e disposta con decreto dal Giudice che decide sulla base della relazione stilata dai servizi minorili e dai risultati degli accertamenti sulla personalità del minore.

Prescrizioni in libertà

Trattasi di una misura cautelare propria del procedimento minorile che non trova corrispondente nell'impianto cautelare codicistico; consiste nell'imposizione al minore di obblighi inerenti lo studio, il lavoro, ogni altra attività utile al suo percorso educativo.

Ne sono condizioni applicative: l'insussistenza di esigenze cautelari e l'audizione l'esercente la potestà genitoriale che, ove manchi, dà origine ad una nullità di regime intermedio ai sensi dell'art. 178, 1° comma, lett. c).

La misura non può superare la durata di due mesi e non può essere disposta rinnovata per più di una volta.

Permanenza in casa

Consiste nell'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o presso altro luogo di privata dimora. La misura può essere integrata con altre prescrizioni come limitazione e/o divieto della facoltà del minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano.

Tuttavia, il Giudice può anche consentire al minore di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora per andare a scuola seguire altro corso formativo.

Collocamento in Comunità

In primo luogo, per comunità pubblica , quella direttamente organizzata dai Centri per la Giustizia Minorile o in concerto con gli Enti Pubblici; dicasi, invece, comunità autorizzata, quella frutto di accordi tra i centri per la Giustizia Minorile e le strutture che operano nel campo adolescenziale, riconosciute dalla Regione Competente.

La misura consiste nel ricovero del minore in una struttura pubblica o autorizzata allo scopo di impedirgli la libera circolazione e garantirgli una vigilanza continuativa.

L'allontanamento del minore dalla comunità non integra gli estremi del reato di evasione.

Custodia cautelare in carcere

Si può procedere alla carcerazione preventiva nei confronti del minore, solo laddove si proceda per reati puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore ad anni 9.

L'unica eccezione è costituita dalla violazione del collocamento in comunità. In tale caso, è sufficiente che si proceda per un reato punito con l reclusione non inferiore ad anni 5.

Dott.ssa Maria Francesca Fortino

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