il trasferimento è sempre possibile ma vanno preferite soluzioni organizzative meno gravose per il dipendente con problemi familiari

Dott.ssa Maria Francesca Fortino - La giurisprudenza ha enunciato un importante principio in materia di trasferimento del lavoratore affermando che, il datore di lavoro è tenuto, qualora disponga di differenti soluzioni organizzative per lui paritarie, a preferire quella meno gravosa per il dipendente che adduca la sussistenza di problemi familiari.

Trasferimento lavoratore: il punto della giurisprudenza

Con recente sentenza (n. 1608/2016), la Corte di Cassazione è tornata sul punto affermando che il trasferimento è possibile, ma vanno, tuttavia, preferite soluzioni organizzative meno gravose per il dipendente che adduca la sussistenza di ragioni familiari ostative al trasferimento.

La vicenda trae origine dal contenzioso instaurato da un ex dipendente ENI s.p.a.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda del ricorrente, inquadrato come operaio specializzato nei confronti di ENI s.p.a., - Divisione Refining&Marketing, diretta alla declaratoria di illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti e del conseguente licenziamento intimatogli per non avere ottemperato al trasferimento, non presentandosi presso l'unità produttiva di destinazione.

La Corte d'Appello respingeva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sollevata dal dipendente, argomentando che il trasferimento era legittimo, essendo sorretto da comprovate da ragioni tecniche, organizzative e produttive e non avendo la società violato i canoni di buona fede e correttezza; ed ancora, ha escluso che il trasferimento fosse ritorsivo o persecutorio e avesse come unica finalità, quella di indurre il lavoratore a non prendere servizio in una località lontana da quella di residenza.

Ha altresì stabilito che in caso di trasferimento, la società è tenuta a tenere conto delle specifiche esigenze di vita del lavoratore, solo ove le stesse risultino compatibili con le ragioni tecniche e organizzative; non gravando sul datore di lavoro l'obbligo di soddisfarle.

Ed infatti, il controllo giurisdizionale non può, ribadiscono gli Ermellini, estendersi al merito della scelta operata dalla società - quest'ultima non deve atteggiarsi come inevitabile, essendo sufficiente che il trasferimento si sostanzi come una delle possibili scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.

Avverso la pronuncia della Corte d'Appello proponeva ricorso il dipendente.

Trasferimento lavoratore: prima la soluzione meno gravosa

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ribadendo peraltro un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, ricordano gli Ermellini che il controllo giurisdizionale non può essere limitato alla sussistenza delle ragioni obiettivamente addotte dal datore di lavoro ma, deve estendersi alla verifica della corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche delle imprese, incontrando un unico limite nel principio di cui all'art. 41 Cost.

Pertanto, viene affermato che ferma restando l'insindacabilità dell'opportunità trasferimento, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, qualora possa far fronte a tali ragioni, mediante soluzioni organizzative - per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il lavoratore che adduca la sussistenza di ragioni familiari ostativi al trasferimento.

Dott.ssa Maria Francesca Fortino

mariafrancesca.mf@libero.it


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