Ricorda la Cassazione che è valido il verbale sintetico se contiene le informazioni minime sufficienti a garantire il diritto di difesa

Avv. Francesca Linda Dammacco - Responsabile l'impresa per le violazioni degli orari di guida, riposo, e interruzioni commesse dagli autisti dei mezzi pesanti, anche laddove il verbale completo venga notificato solo al conducente e alla società venga notificata invece una versione "sintetica". Così ha statuito la Cassazione (con l'ordinanza 4825 depositata l'1 marzo e sotto allegata).

La vicenda

Nel caso di specie, la società titolare presso cui lavorava il conducente del mezzo pesante a cui era stato notificato il verbale completo, aveva ricevuto solo un verbale sintetico dell'infrazione commessa da suo dipendente.

Verbale sintetico valido se garantisce diritto di difesa

Presso la giurisprudenza, è pacifico il principio secondo cui il verbale per le ordinarie violazioni del codice della strada, è legittimo anche se sintetico (cfr. Cass. sentenza n. 4995/2001).

Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., invece, l'infrazione era relativa ad una norma europea, ossia il Regolamento (CE) 561/2006 che ha introdotto il cronotachigrafo digitale. A tale regolamento, ricorda il Palazzaccio, già con le sentenze nn. 21062 e 25622/2014, era stata riconosciuta natura di tutela della sicurezza stradale e dei diritti dei lavoratori, in conformità alla giurisprudenza europea. Ne discende, che le disposizioni in esso contenute vanno considerate come se fossero il codice della strada stesso Pertanto, nel caso del verbale sintetico, bisogna valutare se il suo contenuto contiene le informazioni minime sufficienti a garantire il diritto di difesa.

Cassazione, ordinanza n. 4825/2018

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