La Cassazione (Sent. n. 20320/2005) ha stabilito che in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni al feto il risarcimento spetta anche al padre
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 20320/2005) ha stabilito che "in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni al feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costruiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa dell'inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest'ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi tra i soggetti "protetti" dal contratto
col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio".
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