Guida alla normativa sull'Ape social, volontaria e aziendale alla luce della legge di bilancio 2018

Avv. Francesca Linda Dammacco - L'Ape, acronimo che sta per Anticipo pensionistico è il progetto sperimentale che consente dal 1° maggio 2017 a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di ritirarsi in anticipo per raggiungere la pensione.

Contenuta nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, co. 166 e ss. della l. n. 232/2016) e ritoccata con la legge di bilancio per il 2018, l'operazione coinvolge i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), autonomi assicurati presso le gestioni speciali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) o presso la gestione separata Inps.

Restano esclusi gli assicurati presso le casse professionali.

L'Anticipo pensionistico

L'operazione è realizzata attraverso due strumenti: con l'Ape volontaria, attuata tramite prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, per i successivi venti anni, con i relativi interessi; e con l'Ape sociale che consiste in un sussidio gratuito erogato dallo Stato rivolto ai lavoratori meritevoli di una particolare tutela. La differenza tra i due strumenti risiede principalmente nella circostanza che con l'APE sociale, essendo un sussidio pubblico, il percettore non incorre in alcun effetto negativo sulla pensione, mentre con l'APE volontaria l'interessato dovrà subire una riduzione della pensione a seconda dell'anticipo richiesto all'intermediario finanziario che ha concesso il prestito.

D'altro canto la natura diversa si riverbera anche sulle platee a cui i due strumenti sono rivolti: l'APE sociale è un intervento di natura selettiva riservato a quattro categorie di lavoratori che versano in particolari condizioni meritevoli di attenzione da parte dell'ordinamento con la presenza, peraltro, di un tetto massimo all'importo massimo erogabile (pari a 1.500 euro) mentre l'Ape Volontaria

, essendo finanziata con criteri di mercato, è rivolta potenzialmente a tutti i lavoratori. Come detto, la platea degli aventi diritto all'APE sociale è più ristretta rispetto all'APE volontaria e prevede una serie di vincoli e condizioni aggiuntive quali, ad esempio, la necessità di un requisito contributivo superiore (30 o 36 anni contro i 20 anni chiesti per l'APE volontaria) oltre ad un regime di incompatibilità, previsto per i percettori di APE sociale, con attività lavorative di qualsiasi natura o la fruizione di strumenti di sostegno al reddito.
Nel mix degli strumenti offerti al lavoratore e alle imprese per agevolare il pensionamento la riforma del 2017 ha previsto anche la possibilità per il datore di lavoro, in caso di accordo tra le parti, di sostenere i costi dell'APE volontario attraverso il versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

L'Ape sociale

In particolare, l'APE sociale è rivolta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che hanno cessato l'attività lavorativa, hanno compiuto almeno 63 anni di età e si trovano in specifiche condizioni di debolezza socio-economica.

L'APE sociale si configura, infatti, come un'indennità a carattere assistenziale, a carico dello Stato, erogata mensilmente per 12 mensilità l'anno, di importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda con un massimale di 1.500 euro lordi mensili. La durata dell'indennità non può essere superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Si precisa, inoltre, che tale indennità non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Quest'anno il Legislatore interviene ampliando le condizioni per l'accesso al fine di consentire ad un maggior numero di soggetti di beneficiare dell'istituto.

A tal proposito, dal primo gennaio 2018 è riconducibile allo stato di disoccupazione anche la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine a tempo determinato a condizione che il richiedente abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. La condizione è estesa anche in caso il richiedente assista un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Essere lavoratori dipendenti occupati, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, in specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di 156 contributi giornalieri. Inoltre, le professioni gravose sono ampliate con le ulteriori attività contenute nell'allegato B della Legge di Bilancio 2018 e non trova più applicazione il limite relativo al livello di tariffa INAIL contenuto nell'allegato A del regolamento attuativo (DPCM 23 maggio 2017, n. 88).

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. E' possibile presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 15 luglio 2018.

La scelta di ricorrere all'Ape volontaria

La scelta di ricorrere all'APE per anticipare la pensione deve essere ponderata tenendo conto dei costi e dei benefici. Tra i primi devono essere considerati il tasso di interesse e il premio della copertura assicurativa obbligatoria caso morte. Vi è poi un profilo di carattere previdenziale rappresentato dal mancato versamento dei contributi nel periodo di erogazione dell'APE con conseguente maturazione di una pensione più bassa. Sul versante dei benefici invece va ricordato che l'APE è un prestito a condizioni agevolate rispetto alle condizioni di mercato e non preclude la possibilità di continuare a lavorare. E' infine possibile abbinare la RITA per diminuire il peso del finanziamento.Con l'avvio dell'APE volontaria il nostro sistema previdenziale si arricchisce di una nuova soluzione di "flessibilità in uscita" a disposizione del lavoratore. Va opportunamente ricordato come la scelta di strutturare l'Anticipo pensionistico sul meccanismo del prestito ha rappresentato una scelta politica forzata in considerazione del fatto di non potere impattare sulla spesa previdenziale sia per i vincoli europei che per evitare effetti su quello che il Presidente dell'INPS Tito Boeri ha definito come debito pensionistico implicito, quello cioè trasferito sulle future generazioni. Quali sono le variabili "critiche" che vanno ponderate con particolare attenzione? In primo luogo, l'importo massimo richiedibile che non può superare una percentuale della futura pensione di garanzia con un minimo di 150 euro mensili. In particolare per anticipi sino a:

- 11 mesi si potrà riscuotere il 90 per cento della pensione netta calcolata al momento della richiesta

- 23 mesi la percentuale scende all'85 per cento,

- 35 mesi si potrà chiedere sino all'80 per cento

e per anticipi superiori a 35 mesi l'asticella scende al 75 per cento della pensione netta.

La funzione delle percentuali è quella di ridurre al minimo la distanza tra quanto si percepirà durante l'anticipo e quanto si incasserà con la pensione al netto della rata di restituzione. Va ancora ricordato come, al di là della durata dell'APE volontaria e dell'importo della pensione di partenza il trattamento previdenziale non potrà essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, soggetto a rivalutazione annuale (quest'anno è 702,65 euro al mese). La rata dell'APE volontaria insieme ad altri prestiti non potrà poi superare il 30 per cento del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni di divorzio o di separazione e di mantenimento dei figli. Va poi valutato il costo del finanziamento. E se cambia la data della pensione? Nella ipotesi in cui, per esempio, durante la percezione del prestito si intendesse accedere al pensionamento anticipato occorre ricordarsi che è possibile l'interruzione anticipata dell'APE volontaria con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento finanziario e l'importo della nuova rata di ammortamento. Profilo di particolare delicatezza è legato poi agli effetti di un innalzamento dell'età pensionabile sulla base dell'adeguamento automatico alla speranza di vita. In questo caso viene infatti rideterminata la durata del prestito in relazione all'incremento determinatosi con conseguente rimodulazione del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo e del relativo piano di ammortamento. Nella domanda di accesso all'APE volontaria potrà allora chiedersi in via preventiva un finanziamento supplementare (con conseguente aumento della rata di ammortamento). La finalità è quella di evitare che ci sia un periodo (tra la fine dell'erogazione dell'Ape e il momento nel quale si andrà in pensione) di "vuoto" finanziario.

Costi e benefici

Il passaggio successivo è quello di porsi in ottica di analisi costi/benefici. Quali sono i costi? Vanno valutati in questa prospettiva il tasso di interesse e il premio della copertura assicurativa obbligatoria caso morte da sottoscrivere con impatto sull'effetto riduttivo permanente che le rate ventennali di ammortamento del prestito pensionistico costituiscano produrranno sulla pensione. Vi è poi un profilo di carattere previdenziale rappresentato dalla considerazione per cui, continuando a lavorare, il contribuente avrebbe potuto accumulare un più alto montante contributivo e, dunque, il diritto ad una pensione più alta. Sul versante dei benefici va ricordato che l'APE si concretizza in ogni modo in un prestito a condizioni agevolate rispetto alle condizioni di mercato. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto poi un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. Trattandosi, poi, l'Anticipo pensionistico di una forma di finanziamento, si traduce nella erogazione di una rendita temporanea esentasse. Ulteriore profilo di interesse è costituito dalla non obbligatorietà di cessare in toto l'attività lavorativa aprendosi alla possibilità di abbinare forme di collaborazione part time.

Ape e Rita

Importante è anche la possibilità di combinare l'APE con la RITA, il cui concorso potrebbe aiutare a ridurre l'importo del finanziamento. Potrebbe anche pensarsi con tale finalità a incrementare il montante previdenziale conferendo il TFR maturato, laddove possibile (per le aziende con meno di 50 dipendenti, per quelle con più di 50 dipendenti, pur essendo normativamente possibile, si è in attesa di una specifica circolare Inps) al proprio fondo pensione.

L'Ape aziendale

In ultimo, l'Ape aziendale prevede un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente che richiede l'anticipo pensionistico, secondo il quale il primo (l'azienda) versa un importo contributivo aggiuntivo per il secondo (il lavoratore), per ciascun anno di anticipo, pari almeno al minimo annuale previsto per legge. L'accordo deve essere effettuato in forma scritta ed è irreversibile e, in caso di mancato versamento da parte dell'azienda, prevede delle sanzioni.

In particolare, l'Inps specifica che l'Ape aziendale si può applicare a:

· i datori di lavoro privati a prescindere dalla gestione previdenziale di appartenenza,

· i fondi di solidarietà, che dovranno però preventivamente inserire questa prestazione nel loro regolamento,

· gli enti bilaterali,

· le Casse edili.

Sono invece escluse dall'Ape aziendale le pubbliche amministrazioni. Il versamento da parte dell'azienda deve coincidere con il momento di erogazione della prima mensilità dell'anticipo pensionistico e consente di incrementare il montante facendo così diminuire il rimborso del prestito APE. Dopo aver ottenuto dall'Inps la certificazione dei requisiti, il lavoratore dovrà allegare alla domanda per l'Ape, anche l'accordo. Il versamento all'Inps da parte del datore di lavoro dovrà avvenire in un'unica soluzione, in coincidenza con il momento di erogazione della prima mensilità dell'anticipo pensionistico, e dovrà essere un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. L'importo, ricorda l'istituto previdenziale, non incrementa l'anzianità contributiva del dipendente. Da segnalare, infine, che la riforma del 2017 ha istituito la cd. Rita cioè la possibilità, per il lavoratore che abbia aderito a forme di previdenza complementare, di chiedere la rendita integrativa temporanea anticipata. La Rita, in sostanza, consente all'interessato di riscuotere in misura a sua scelta il capitale accumulato nel fondo di previdenza integrativa sino al raggiungimento della pensione nel regime obbligatorio mantenendo i vantaggi fiscali previsti per tali prestazioni. Questa misura è stata recentemente oggetto di restyling ad opera della legge di bilancio per il 2018 con l'obiettivo di rimuovere i vincoli che nel 2017 hanno sostanzialmente impedito ai lavoratori di farne ricorso.

Leggi anche: Ape volontaria: la guida pratica


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