La Cassazione conferma la collocazione presso il padre e l'esclusione della madre dalle scelte su salute e alimentazione dei figli nonostante l'affidamento condiviso

di Lucia Izzo - Il genitore che rifiuta i vaccini e propone cure omeopatiche rischia di vedersi escludere dall'affidamento condiviso dei figli per quanto riguarda le decisioni attinenti alla loro salute e alimentazione e di veder collocati i minori presso l'altro genitore.

La vicenda

È quanto accaduto nella vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 3913/2018. La ricorrente è una donna, affetta da qualche piccolo disturbo psichico, che l'aveva indotta a rifiutare le cure tradizionali e i vaccini e a prediligere trattamenti omeopatici e cure di patologia mediante regolamentazione del regime dietetico.


Per tali ragioni il giudice di prime cure, nel disporre la separazione dei coniugi aveva deciso per l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, eccetto che per le decisioni attenti la loro salute e alimentazione (attribuite in via esclusiva al padre), nonché la loro collocazione abitativa presso il padre.


Decisione confermata dalla Corte d'Appello nonostante l'impugnazione della donna volta a ottenere l'affidamento congiunto con collocazione preventivamente presso la sua abitazione. In Cassazione, la signora sostiene, tra l'altro, che l'estromissione dall'affidamento condiviso dei figli minori rispetto alle scelte per cure mediche e alimentazione era stata effettuate dal giudice a quo senza indicare alcun nocumento derivante ai minori dall'esercizio della funzione parentale materna rispetto a questi profili.


L'esclusione, in sostanza, sarebbe avvenuta non in base al parametro di giudizio costituito dal superiore interesse dei minori, ma in ragione dei convincimenti espressi dalla donna in ordine alla non opportunità di sottoporli a vaccinazione.


Il giudice non avrebbe, invece, valutato i contenuti della relazione di parte che aveva escluso l'esistenza dei disturbi psichiatrici e la possibilità di riconnettere a tali patologie le convinzioni circa gli effetti dannosi delle vaccinazioni e l'utilità di cure omeopatiche, dando contro, peraltro, della successiva rimeditazione di simili opinioni.

I figli stanno con il padre se la madre non è in grado di assumere comportamenti adeguati

Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, la Corte territoriale nel prendere atto della richiesta di affidamento condiviso dell'appellante anche rispetto ad alimentazione e cure mediche, ha registrato che la donna non aveva addotto alcun elemento per supportare le censure mosse alla sentenza di primo grado su questo punto. Da qui la conferma della decisione impugnata sotto questo profilo.

La Cassazione rammenta, infatti, che la cognizione del giudice di appello resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, tramite argomentazioni che si contrappongano a quelle della sentenza impugnata e idonee a incrinarne il fondamento logico giuridico.

L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, previsto dall'art. 342 c.p.c. integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza appellata. I motivo di ricorso è dunque inammissibile in Cassazione poiché la questione di merito non è stata congruamente sollevata in sede d'appello.

Quanto alla collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, i giudici di Cassazione condividono la decisione del giudice a quo. L'individuazione del genitore collocatario, spiega il Collegio, deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione.

Deve all'uopo tenersi conto di elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

Nel caso di specie, gli accertamenti peritali protratti nel tempo hanno esaminato entrambi i genitori nei rapporti tra loro e con i figli e hanno individuato la soluzione più tutelante per i minori nella collocazione presso il padre, poiché la madre aveva dimostrato di non essere ancora in grado di assumere i comportamenti più adeguati nei confronti dei minori se non dietro suggerimento e indicazioni del consulente.

Cass., I sez. civ., ord. 3913/2018

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