Il reato di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore ex art. 9 ter C.d.S., l'interpretazione del termine "gareggiare" ed i rapporti con la fattispecie di cui all'art. 9 bis

di Manuele Serventi Merlo - A volte può capitare, spesso tra i giovani, ma anche tra i più anziani, che si improvvisino corse di veicoli vere e proprie di natura competitiva sotto forma clandestina.

Una condotta di questo genere, tuttavia, è bene sapere che costituisce reato per il nostro ordinamento penale italiano.

Il reato di divieto di gareggiare in velocità ex art. 9 ter Codice della strada

Più concretamente, un reato previsto all'interno del Codice della Strada. Si tratta, nello specifico, dell'art. 9-ter C.d.S. per il quale:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo".

Cosa si intende per gara di velocità

Tanto premesso, dei dubbi interpretativi di ordine pratico sono sorti, anzitutto, circa la corretta interpretazione della nozione di gara di cui all'art. 9 ter, comma 1, C.d.S.

Nello specifico, si ci è chiesti se si potesse considerare "gara" anche la corsa competitiva tra due e più soggetti senza che vi sia stato in preventivo accordo esplicito tra i concorrenti.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul punto ripetutamente, anche di recente, per affermare che la nozione di gara rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9 ter C.d.S. è configurabile sempre "quando fra due o più veicoli si accenda direttamente durante il percorso su strada, senza preventivo accordo e unicamente per decisione estemporanea di entrambi o di tutti i conducenti, una contesa consistente nel tentare di sorpassarsi e di superarsi reciprocamente in velocità - in cui - la volontà di ciascuno dei contendenti è, in qualche modo, frutto del trascinamento alla contesa da parte dell'altro; ne deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida, in cui, a fronte della volontà di competere l'uno con l'altro, vi è tuttavia una sorta di tacito accordo di ingaggiare la gara e di proseguirla fino a che non vi sia un vincitore, ossia il più veloce" (Cass. pen., sez. IV, 52876/2016 ed altre).

Così statuendo, la sentenza sopra citata del 2016 della Corte di Cassazione non fa altro che continuare quella linea giurisprudenziale inaugurata tempo prima dalla stessa corte all'inizio degli anni duemila sul tema.

Pertanto, in conclusione, attenti a fare come nei film di "Fast and Furious" perché rischiate di finire nei gangli della giustizia penale per quanto stabilito dall'art. 9 ter C.d.S.

E se lo fate con un minimo di apparato organizzativo alla base non autorizzato rischiate addirittura di peggiorare la vostra posizione perché rientrereste nell'ambito della diversa fattispecie dell'art. 9 bis C.d.S. che prevede pene più severe (Cass. Pen., sez. IV, 31294/2013).


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