Il ritorno dell'obbligo vaccinale, l'opinione dei medici e la crescita del contenzioso, il caso del Tar Lazio

Avv. Ilaria Angiolilli - La riflessione che tutta la comunità scientifica ha posto su un tema di estrema importanza come i vaccini e il recente reinserimento dell'obbligo vaccinale, ha spinto la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche a realizzare una survey costituita da 5 quesiti, cui hanno risposto 168 pediatri.

Vaccini: l'opinione dei pediatri

Le domande riguardavano:

1. la condivisione o meno della reintroduzione dell'obbligo vaccinale per la frequenza delle comunità fino a 6 anni;

2. l'eventuale preferenza dell'obbligo delle vaccinazioni fino ad una età anche superiore ai 6 anni e quale (10, 14, 16, 18 anni);

3. motivi principali di eventuale non condivisione dell'obbligo vaccinale;

4. condivisione di verifica della copertura vaccinale ed eventuale vaccinazione come prerequisito per l'ingresso nel mondo del lavoro in sanità;

5. condivisione dell'ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione anti morbillo per tutti i medici attualmente attivi che non abbiano contratto già la malattia.

E proprio con riferimento a questo ultimo quesito, che è emerso un dato molto interessante, ossia che ben il 92,2% di pediatri ha risposto di concordare con l'ipotesi di obbligo vaccinale per il morbillo anche per i medici. Inoltre, il 79,8% è d'accordo con l'obbligo vaccinale reintrodotto; ancora, rispetto al motivo principale di non condivisione dell'obbligo, il 30,4% sostiene che esso non aumenterà l'adesione alle vaccinazioni, mentre il 26,1% sostiene che la reintroduzione dell'obbligo farà aumentare i contenziosi.

Vaccini: il caso deciso dal Tar Lazio

Ed un caso si è proprio già verificato per questo motivo ed è finito all'attenzione del Tar Lazio.

Una madre ha proposto ricorso al Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, per far accertare il diritto, in capo al proprio figlio minorenne, di proseguire il percorso scolastico, ed in specie al terzo anno della scuola dell'infanzia già frequentata nei due anni scolastici precedenti, previa sospensione dell'efficacia di una serie di provvedimenti amministrativi, tra i quali il diniego espresso all'accesso al servizio scolastico (contenuto nella circolare 6 settembre 2017 dell'U.S.R. Lazio), nonché le circolari attuative della nuova disciplina legislativa sull'obbligo vaccinale (Ministero della salute 16 agosto 2017, n. 25233, e Miur).

Il Tar (con ordinanza n. 270/2017 sotto allegata), nel respingere il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare, liquidandole in euro mille, oltre accessori di legge.

Il giudice amministrativo, più in particolare, ha ritenuto che, nella specie, difetti il presupposto del danno grave ed irreparabile, poiché il danno lamentato, identificato nell'"impossibilità di accedere al servizio scolastico dell'infanzia", risulta eliminabile, ad opera della ricorrente, "semplicemente" adempiendo agli obblighi scaturenti dalla legge, di immediata applicazione, come anche confermato dal Parere espresso il 26 settembre 2017 dal Consiglio di Stato, ed "espressione di doveri solidaristici, posti a presidio degli interessi di tutti coloro che sono inseriti nella comunità scolastica".

Avv. Ilaria Angiolilli

avvilariaangiolilli@gmail.com

Ordinanza del Tar, Lazio-Latina n°270, 19/09/2017

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