La professione di investigatore privato, tra tutela della privacy, valore probatorio in giudizio e orientamenti della giurisprudenza

di Francesca Linda Dammacco - L'investigatore privato è un privato cittadino autorizzato a svolgere l'attività investigativa. La sua attività è molto più articolata e complessa di quella delle autorità pubbliche che compiono investigazioni, in quanto l'investigatore privato non ha poteri speciali da esercitare né può fare ricorso a intercettazioni o strumenti simili.

Indice:

Come si diventa investigatore privato

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Per poter esercitare l'attività di investigatore privato, è necessario ottenere l'autorizzazione del Prefetto di competenza.

Chiaramente, per poter essere autorizzato a svolgere la predetta professione è necessario essere in possesso di determinati requisiti, dettati dal decreto ministeriale numero 269/2010.

In particolare, chi intende svolgere tale professione deve:

  • avere una laurea almeno triennale in giurisprudenza, sociologia, psicologia a indirizzo forense, scienze delle investigazioni o economia,
  • vantare una collaborazione almeno triennale presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con attestazione di esito positivo della pratica,
  • non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stato sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico o per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione
    , o per violenza e resistenza all'autorità,
  • essere cittadino italiano o dell'Unione Europea,
  • essere capace di obbligarsi,
  • aver partecipato ai corsi di perfezionamento in materia organizzati da università o centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno.

I rischi per l'investigatore privato abusivo

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Chi esercita l'attività di investigatore privato senza essere in possesso della necessaria licenza, può incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione. Ma non solo. Il suo comportamento può integrare anche una violazione della privacy, il reato di atti persecutori o altri reati previsti dal nostro ordinamento.

Investigatore privato: gli obblighi

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Anche chi esercita legittimamente la professione di investigatore privato, deve comunque rispettare dei precisi obblighi.

In particolare, l'attività deve essere esercitata in conformità alla legge, evitando di creare molestie e rispettando la disciplina a tutela dei dati personali. A tale ultimo proposito, è possibile fare foto o video solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico e non in aree private.

Nello svolgimento della propria attività, l'investigatore privato deve poi attenersi alla finalità dell'incarico che gli è stato conferito, senza eccedere e andare oltre i limiti delineati dall'ambito di intervento che deriva dall'accordo con il proprio cliente.

Investigatore privato: le attività consentite

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Posto quanto appena detto e considerato che, come visto in incipit, l'investigatore privato non può ricorrere alle intercettazioni ed è privo dei poteri riconosciuti invece alle autorità pubbliche, la sua attività si svolge esclusivamente ricorrendo ai pedinamenti (anche attraverso il segnale GPS) e alle riprese video e alle foto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Investigatore privato e privacy

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Chiaramente, l'investigatore privato, nell'esercizio della propria attività, entra in contatto con i dati personali dei soggetti coinvolti nelle indagini. A tal proposito, con autorizzazione numero 6/2014, il Garante per la Privacy ha autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.

Nella predetta autorizzazione, tra le altre cose, si legge che:

"Il trattamento può essere effettuato unicamente per l´espletamento dell´incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:

a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell´interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;

b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell´esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2014);

b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2014);

c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2014);

d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2014);

e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2014)".

Adempimento degli obblighi in materia di privacy

Il trattamento dei dati sensibili va quindi effettuato esclusivamente con operazioni, logiche e forme di organizzazione di dati strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità elencate dal Garante.

Sempre in materia di privacy è poi indispensabile, oltre che dare una compiuta informativa e acquisire il consenso scritto dell'interessato, anche ricordarsi che i dati possono essere comunicati solo a chi ha conferito l'incarico e mai a un altro investigatore privato e che è fatto divieto di diffondere i dati relativi alla vita sessuale e allo stato di salute, con l'unica eccezione, con riferimento a questi ultimi, della comunicazione alle autorità competenti fatta per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Chi può incaricare un investigatore privato

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Va detto, per completezza, che possono ricorre all'investigatore privato esclusivamente i soggetti che vantino uno specifico interesse rispetto alle indagini richieste.

Non a caso, è necessario che il cittadino che si rivolge all'investigatore privato indichi sin da subito gli elementi di fatto che giustificano la richiesta di prestazione professionale, nonché il diritto vantato dinanzi al giudice. La necessità di difendere un proprio diritto in sede giudiziaria è infatti una condizione indispensabile per potersi avvalere di un investigatore privato.

In assenza di un incarico conferito per iscritto, gli investigatori privati non possono operare. E' infatti vietato loro di intraprendere investigazioni di propria iniziativa.

Investigazioni private: il valore probatorio

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La valenza probatoria dei risultati delle indagini dell'investigatore privato è ancora oggi discussa.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario e risalente ritiene che il rapporto investigativo possa fare il suo ingresso in giudizio, come prova, con un valore paragonabile a quello dello scritto proveniente da un terzo. Si tratterebbe quindi di una prova atipica alla quale va attribuito il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (v., ad esempio, Tribunale, Milano, sez. IX civile, ordinanza 08/04/2013).

Sulle prove atipiche va poi detto che le stesse non possono essere mai utilizzate per introdurre in giudizio degli elementi di prova che non sarebbero ammissibili o la cui ammissione è subordinata al rispetto di garanzie formali non rispettate.

La giurisprudenza sulle prove fornite dall'investigatore

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Più in generale, sull'utilizzabilità in giudizio della relazione di un investigatore privato, merita di essere segnalata la sentenza numero 11516/2014 della Corte di cassazione, ove si legge:

"Quanto all'utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell'ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti (fra le altre, Cass. 22 novembre 2012, n. 20613; Cass. 8 giugno 2011, n. 12489; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26991, quest'ultima discorrendo della facoltà del datore di ricorrere ai mezzi necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa contro attività fraudolente; Cass. 9 luglio 2008, n. 18821; Cass. 7 giugno 2003 n. 9167).

Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all'ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512; Cass. 24 febbraio 1975, n. 683)".


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