La Corte di Cassazione specifica l'ambito di applicazione del criterio di parziarietà in condominio

Avv. Paolo Accoti - Nei giudizi tra il condomino e il condominio nella sua interezza, qualora intervengano in giudizio altri condòmini personalmente, in caso di soccombenza il giudice li condanna in solido, e per l'intero, al pagamento delle spese e competenze legali, e non pro quota in relazione ai millesimi di proprietà, in considerazione del fatto che la parziarietà dell'obbligazioni condominiali, per come ritenuta dalla storica sentenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (N. 9148/2008), ed ora trasposta nel novellato art. 63 disp. att. Cc, attiene alle obbligazioni proprie del condominio e, comunque, non si applica alle obbligazioni ritenute solidali per legge.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2576, depositata in data 2 Febbraio 2018 (sotto allegata).

La vicenda

Il Tribunale di Paola, quale giudice d'appello, in accoglimento del gravame incidentale proposto da un condominio avverso la sentenza del giudice di pace, condannava due condòmini intervenuti in giudizio a rimborsare al terzo condomino intervenuto parte delle spese legali pagate in eccesso da questi, rispetto alla quota millesimale di sua pertinenza, in relazione ad un contenzioso promosso da una condomina contro l'intera compagine condominiale, nella quale appunto erano intervenuti volontariamente a sostegno delle ragioni del condominio

, altri tre condòmini; giudizio definito con la soccombenza del condominio e degli intervenuti dal giudice di pace di Paola.

Propone ricorso per cassazione uno dei condòmini intervenuti soccombenti in appello, deducendo la violazione degli artt. 1292 e 1123 Cc, per avere il Tribunale travisato la nozione di obbligazione parziaria <<affermata da questa corte a sezioni unite>>, atteso che gli intervenuti avrebbero dovuto <<rispondere dell'obbligazione in favore della controparte del precedente giudizio solo nei limiti della loro quota e senza duplicazioni rispetto al condominio rimasto contumace>>.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Il criterio di parziarietà in condominio secondo la Cassazione

Nel ritenere ciò evidenzia come <<Il tribunale, all'esito della lite che ha visto contrapposto il condominio contumace e l'attrice …., ha condannato in solido (cfr. art. 97 cod. proc. civ.) alle spese il condominio contumace e i tre condomini interventori. Rettamente, dunque, confrontandosi con precedente giudicato affermativo del sussistere di un'obbligazione solidale, il tribunale di Paola, accogliendo motivo di appello, ha fatto applicazione anzitutto dell'art. 1298 cod. civ., secondo la quale norma nei rapporti interni tra i condebitori dell'obbligazione solidale ex art. 97 cod. proc. civ. la stessa si divide, non risultando nei soli interessi del condominio (cfr. art. 97 cit. per cui la statuizione giudiziale presuppone l'interesse "comune"), e ciò in parti uguali, se non risulta diversamente; indi, calcolate le parti (su cui non vi è questione in questa sede) il tribunale ha applicato l'art. 1299 cod. civ. che consente il regresso solo per la parte di ciascun condebitore. Ciò posto, è appena il caso di chiarire che, discutendosi di obbligazione solidale nascente dall'art. 97 cod. proc. civ., è improprio il riferimento operato dal ricorrente alle obbligazioni condominiali (affermate, ratione temporis, parziarie, almeno antecedentemente alla riforma dell'art. 63 secondo comma disp. att. cod. civ. ex art. 18, primo comma, I. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013), nozione questa che riguarda le obbligazioni del condominio e non un caso quale quello di specie, riferito a una condanna alle spese in una lite, nel quale il condomino era intervenuto personalmente, con piena responsabilità degli oneri processuali.>>.

In conclusione, la Corte richiama gli artt. 97 Cpc, 1298 e 1299 Cc, ricordando che, qualora le parti soccombenti siano più di una, il giudice condanna ciascuna di esse al pagamento delle spese, in relazione al rispettivo interesse nella causa, anche in via solidale, qualora abbiano un interesse in comune.

L'obbligazione solidale per legge, come nel caso di specie, poi si si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, e le quote di ciascuno si presumono uguali, salvo diversa statuizione.

Fermo restando che, il debitore che ha pagato per intero il debito ha diritto ad essere rimborsato dagli altri condebitori.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

Del resto appare assolutamente pacifico che il principio di parziarietà in materia condominiale non risulta applicabile in assoluto a tutte le fattispecie, tanto è vero che già la richiamata sentenza n. 9148/08 aveva specificato che solo in difetto di un'esplicita previsione normativa che imponesse la solidarietà dell'obbligazione, la stessa doveva ritenersi parziaria.

Nello specifico l'obbligazione risulta solidale in tutti i casi di responsabilità disciplinati dall'art. 2055 Cc, per cui <<Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali>>.

Tipico esempio di obbligazione solidale è quella relativa al fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, ex art. 2043 Cc, ovvero quella relativa al risarcimento del danno cagionato dalle cose in custodia, giusto il disposto dell'art. 2051 Cc.

D'altronde, proprio con riferimento alla materia condominiale, nei casi non infrequenti di anticipazioni di denaro da parte dell'amministratore in favore del condominio, questi, una volta provato il suo credito, può chiedere il rimborso di quanto anticipato sia nei confronti del condominio che dei condomini singolarmente e per l'intero.

A tal proposito, infatti, <<l'amministratore cessato dall'incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall'espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all'amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione e per effetto di essa e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).>> (Trib. Torino, 29 gennaio 2016).


Cass. civ., 2.02.2018, n. 2576
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