Il Tribunale di Milano si è pronunciato sul diritto dell'interprete-traduttore al pagamento delle vacazioni raddoppiate come previsto dal testo unico in materia di spese di giustizia

Avv. Filippo Parisi - Il Tribunale di Milano si è pronunciato sull'annosa questione del diritto dell'interprete / traduttore, ausiliario del Magistrato, al riconoscimento della maggiorazione sino al doppio del proprio onorario, e sul conseguente obbligo della Procura della Repubblica di liquidarlo in tale misura.

La vicenda

L'interprete, con il patrocinio dello scrivente, avanzava opposizione al decreto di pagamento dell'ausiliario del magistrato, stigmatizzando l'errata prassi della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano di liquidare gli onorari delle vacazioni in misura semplice anziché raddoppiata, come previsto facoltativamente dall'art. 5 della Legge 319/1980 e dall'art. 52, secondo comma, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Interprete-traduttore: diritto al riconoscimento del doppio dell'onorario

L'ordinanza emessa, ex art. 702-ter del codice di procedura civile, in data 19 gennaio 2018 dal giudice Andrea Manlio Borrelli della V sezione civile del tribunale meneghino (sotto allegata), in accoglimento dell'opposizione, ha ritenuto che "la prestazione garantita dall'opponente è di natura eccezionale, trattandosi di attività di traduzione svolta immediatamente e con impegno di reperibilità costante, anche in orari notturni" e che tale circostanza "giustifichi la richiesta di raddoppio del compenso dell'ausiliario ai sensi dell'art. 52 co. 1 TUSG".

Così argomentando, il tribunale di Milano ha condannato il ministero della Giustizia a corrispondere all'interprete gli onorari e le spese come da richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Avv. Filippo Parisi

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Trib. Milano, ordinanza 19 gennaio 2018

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