La responsabilità penale per errore medico altrui è subordinata alla verifica del ruolo svolto da ciascun sanitario, guardandosi bene dal ritenere a priori una responsabilità del gruppo

di Valeria Zeppilli - Di recente, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi di un aspetto di rilevante importanza pratica nell'ambito della responsabilità penale del medico, ovverosia quello dell'applicazione del principio di affidamento negli interventi medici di equipe.

Nella sentenza numero 2354/2018 (qui sotto allegata), i giudici hanno infatti ricordato che, ai fini dell'individuazione della responsabilità penale di ciascun medico dell'equipe per l'esito infausto cui sia sfociato il trattamento sanitario operato, ciò che conta è la verifica dell'incidenza della condotta di ogni sanitario sull'evento lesivo. In caso contrario, infatti, si sfocerebbe nel campo della responsabilità oggettiva.

Principio di affidamento e obbligo di garanzia

Del resto, ogni volta in cui un medesimo bene giuridico è tutelato da più soggetti con doveri precisamente divisi tra loro trova applicazione il principio di affidamento, che permette a ciascuno di concentrarsi sui propri compiti senza poter essere di norma chiamato a rispondere della condotta colposa altrui, ma confidando nella professionalità degli altri compartecipi.

Il principio di affidamento, quindi, funge da "limite all'obbligo di diligenza gravante su ogni titolare della posizione di garanzia". Esso però, dall'altro canto, "va contemperato con l'obbligo di garanzia verso il paziente che è a carico … di tutti i sanitari che partecipano contestualmente o successivamente all'intervento terapeutico" perché, se ci si limitasse alla sua mera applicazione, ogni operatore si sentirebbe legittimato a disinteressarsi del tutto dell'operato altrui, con tutti i rischi che ne conseguono, specie in ragione dei difetti di coordinamento tra i medici.

Ruolo svolto da ciascun medico

In definitiva, per la Corte di cassazione per poter sancire la responsabilità penale per errore medico altrui occorre necessariamente verificare il ruolo che ciascun sanitario dell'equipe abbia concretamente svolto, guardandosi bene dal ritenere a priori una responsabilità del gruppo.

Corte di cassazione testo sentenza numero 2354/2018
Valeria Zeppilli

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