Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 25.11.2005) ha reso noto di aver stabilito che i dati esterni delle telefonate ricevute sono accessibili se indispensabili in sede penale e che l'abbonato o il titolare di una carta prepagata può conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, sms e mms compresi, solo se dimostra che queste informazioni sono indispensabili per tutelare i propri diritti in sede penale in quanto la loro mancata conoscenza determinerebbe un danno effettivo e concreto al diritto di difesa. L'Autorità ha quindi precisato che i dati conosciuti in questo modo non possono essere utilizzati per altri scopi e che comunque la richiesta di conoscere dati sulle telefonate già ricevute è legittima solo se corredata da una motivazione in cui sia specificata l'intenzione di utilizzare i dati nell'ambito di un procedimento penale. Sono escluse quindi richieste di accesso ai dati per controversie civili e di volontaria giurisdizione. Dal mancato accesso deve derivare, poi, un "pregiudizio effettivo e concreto" allo svolgimento delle indagini difensive: i dati non possono essere richiesti perché semplicemente "utili". Al gestore del servizio, che non necessita di un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per comunicare i dati, spetta l'obbligo di accertare con scrupolo l'identità e la legittimazione del richiedente e fornire un riscontro, anche se negativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
In ogni caso da parte del gestore potranno essere comunicati solo alcuni dati relativi alle telefonate in ingresso: numero del chiamante, data, ora di inizio e tipologia della comunicazione, durata. Il fornitore deve, inoltre, farsi rilasciare una dichiarazione, scritta personalmente dall'interessato o dall'avvocato cui ha conferito mandato, in cui si attesti la veridicità di quanto prospettato e si manifesti l'impegno a non utilizzare i dati per altre finalità.

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