La Suprema Corte interviene sul riparto di giurisdizione in materia di assunzioni pubbliche dei lavoratori appartenenti alle categorie protette

di Annamaria Villafrate - Spetta al giudice ordinario pronunciarsi sull'accertamento del diritto soggettivo di una lavoratrice appartenente alle categorie protette, di fruire della mobilità straordinaria già disposta in suo favore. L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1417/2018 (sotto allegata), dopo un complesso iter logico giuridico, individua nell'approvazione della graduatoria il momento in cui cessa la competenza del giudice amministrativo e inizia quella del giudice ordinario. Da questo momento infatti nel patrimonio dell'interessato si consolida una situazione giuridica identificabile con un diritto soggettivo, su cui ha giurisdizione il giudice ordinario.

La vicenda

Tutto ha inizio con un ricorso per regolamento di giurisdizione in relazione ad un giudizio pendente al Tribunale di Biella, avanzato da una lavoratrice appartenente alle categorie protette contro il Ministero della Giustizia che, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, chiede che venga affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La lavoratrice, assunta a tempo indeterminato in Provincia, come appartenente alle categorie protette, dopo la laurea, partecipa alla procedura di mobilità straordinaria bandita dal Ministero della Giustizia

per vari profili professionali, collocandosi nelle graduatorie generali, senza usufruire di alcun beneficio previsto per le categorie protette, ma solo in base ai propri titoli di studio e di carriera. Il Ministero, conclusa la procedura selettiva, trasferisce la lavoratrice presso il Tribunale di Pavia, nel profilo di cancelliere - Area II, poi però, prima della presa di possesso, comunica alla Provincia di Biella l'intenzione di revocare il trasferimento nei ruoli ministeriali e di destinare la lavoratrice all'ufficio della Provincia di Biella, in quanto assunta ai sensi della legge n. 68 del 1999 e quindi priva del titolo per partecipare alla procedura. L'art. 2 del bando prevedeva infatti espressamente che erano esclusi dalla partecipazione alla procedura di mobilità "tutti i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 3 e 18 della legge n. 68 del 1999".

L'interessata, venuta a conoscenza della revoca, si rivolgeva al Tribunale del lavoro per accertare il proprio diritto a beneficiare del completamento della disposta mobilità, previa disapplicazione della clausola di esclusione del bando e del provvedimento di revoca. Il Tribunale adito rigettava la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, dimostrato dalla presenza della citata clausola del bando, da contestare davanti al giudice amministrativo. La lavoratrice propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e affermando la contrarietà della clausola del bando con la legislazione sull'assunzione delle categorie protette e il suo carattere discriminatorio. Il Ministero della Giustizia chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato e che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Al giudice ordinario la giurisdizione sul diritto soggettivo che insorge dopo l'approvazione della graduatoria

Il Collegio ritiene che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Per costante indirizzo delle Sezioni Unite, infatti, "in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre il successivo comma 4 dello stesso art. 63 riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA" (vedi, tra le tante, Cass. SU 5 aprile 2017, n. 8799). Per altrettanto fermo orientamento delle SS.UU., inoltre, "la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 non estende la sua rilevanza alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso (ex plurimis: Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671)".

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Cassazione civile ordinanza n. 1417 - 2018

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