Come si riflette la disciplina dell'incapacità a testimoniare nei rapporti condominio/condomini

I condomini possono essere chiamati a testimoniare in una causa in cui è parte il condominio?

La risposta va data partendo dalla previsione dell'articolo 246 del codice di procedura civile, che pone dei limiti alla capacità di testimoniare sancendo che non possono essere assunte come testimoni le persone che hanno nella causa un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio.

Per quanto riguarda i condomini, va considerato che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che il condominio non possa essere considerato un soggetto dotato di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti. Si tratta, infatti, di un semplice ente di gestione che, nelle cause avente ad oggetto i beni o i servizi comuni, ha una legittimazione attiva e passiva concorrente con quella dei singoli condomini.

Di conseguenza, il singolo condomino, in tali tipologie di controversie, ha un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e che, pertanto, lo rende incapace di testimoniare ai sensi dell'articolo 246 del codice di rito.

L'insanabile incapacità del condomino a testimoniare

In tal senso si veda, ad esempio, la sentenza numero 17199/2015, nella quale la Cassazione parla di «insanabile incapacità del singolo condomino a testimoniare nelle cause relative al condominio» posto che «quest'ultimo si risolve invero - siccome mero ente di gestione - negli stessi condomini (in generale, sulla incapacità di testimoniare dei condomini nelle liti che coinvolgono il condominio, v. Cass. 23 agosto 2007, n. 17925) ed è perciò evidente la possibilità, concreta e non solo potenziale, che ogni eventuale condanna al pagamento sia azionabile immediatamente (costituendo essa titolo diretto nei confronti di ciascuno di questi: Cass. 24 luglio 2012, n. 12911) contro i singoli condomini, a prescindere che, per le obbligazioni extracontrattuali, sia esclusa o meno la natura solidale».

Testimonianza condomini: le eccezioni al divieto

In realtà, in assenza di un divieto esplicito del legislatore, tale regola può conoscere anche delle eccezioni e non va escluso in assoluto che, tenendo conto dell'oggetto della controversia e dell'oggetto della testimonianza, un condomino in alcuni casi particolari possa anche essere sentito come testimone in una causa che ha come parte il condominio

. Ciò potrebbe accadere, al ricorrere di alcune specifiche circostanze, con le opportune cautele e nel rispetto dell'articolo 246 c.p.c., nell'ambito di controversie aventi ad oggetto il rifacimento del lastrico solare in un condominio composto da più corpi distinti e a servizio di uno solo degli stessi. Si tratta comunque di ipotesi residuali e poco frequenti".

Leggi anche L'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.

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