Le regole per dividere l'eredità in caso di successione al figlio deceduto, in assenza e in presenza di testamento
di Annamaria Villafrate - La disciplina della successione al figlio deceduto si atteggia diversamente a seconda che sia presente o meno un testamento.

Vediamo le due ipotesi:

Successione al figlio deceduto: come si divide l'eredità quando non c'è un testamento

La successione al figlio deceduto, in assenza di testamento, è disciplinata secondo le regole della successione legittima. Il legislatore, attraverso questa forma di successione, dimostra di privilegiare la solidarietà derivante dal vincolo familiare. Poiché l'argomento trattato ha ad oggetto la successione al "figlio", le norme che qui interessa analizzare sono solo quelle in cui figurano, tra i successori, i genitori del de cuius.

1) Successione al figlio deceduto dei genitori

L'art. 568 c.c. prevede che, se il figlio muore senza lasciare discendenti, fratelli o sorelle, a lui succedono:

  • i genitori (legittimi, di figli legittimati e di figli adottivi minorenni) in parti uguali
  • o l'unico genitore rimasto.

2) Successione al figlio defunto dei genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

L'articolo di riferimento in questo caso è il 571 c.c. il quale prevede che:

- Se con un genitore o entrambi concorrono fratelli o sorelle germani (ovvero quelli nati dagli stessi genitori) tutti sono ammessi per capi (quote uguali) a succedere, ma la quota spettante ai genitori non può essere inferiore alla metà. Pertanto:

  • se all'eredità
    concorrono due genitori e un fratello/sorella germani spetterà 1/3 a ciascuno;
  • se invece concorrono un genitore e un fratello/sorella germano, l'eredità spetterà 1/2 per ciascuno;
  • se un genitore concorre con più fratelli/sorelle germani allora l'eredità andrà così divisa: 1/2 al genitore e 1/2 in parti uguali tra i vari fratelli/sorelle germani. I fratelli unilaterali, se concorrono con i germani hanno diritto a 1/2 della quota spettante ai primi.

- Se poi entrambi i genitori non vogliono o non possono succedere, ma vi sono ascendenti, a quelli più prossimi va la quota che sarebbe spettata a un genitore in mancanza dell'altro, nei modi previsti dall'art 569 c.c.

3) Successione al figlio defunto coniugato

Come previsto dall'art. 582 c.c., se il coniuge del defunto senza prole, concorre con gli ascendenti legittimi (genitori in primis), fratelli e sorelle (anche unilaterali) o con entrambi, ha diritto ai 2/3 dell'eredità, mentre 1/3 sarà devoluto agli ascendenti, fratelli e sorelle, secondo quanto previsto dall'art. 571, salvo il diritto degli ascendenti a 1/4 dell'eredità, secondo quanto previsto dall'art 544 c.c. che disciplina la successione dei legittimari.

Per cui, supponendo di avere un valore patrimoniale di € 100.000 da dividere tra coniuge, 2 genitori e due fratelli:

  • al coniuge spetteranno € 66.660, pari ai 2/3 più il diritto di abitazione,
  • ai due genitori invece spetterà 1/4 dell'eredità, ovvero € 25.000, da dividere metà ciascuno (€ 12.500),
  • ai fratelli spetterà il residuo da dividere a metà pari a € 8330 da dividere a metà (€ 4.165).

Successione al figlio deceduto: come si divide l'eredità quando c'è un testamento

In caso di morte del figlio che abbia redatto testamento, la legge prevede che debbano applicarsi le regole della successione dei legittimari, soggetti ai quali la legge garantisce una tutela particolareattraverso il riconoscimento di una quota intangibile dell'eredità.

L'art. 536 c.c. prevede che sono eredi legittimari: il coniuge, i figli legittimati, adottivi, naturali e i loro discendenti e gli ascendenti legittimi.

Anche in questo caso, visto che oggetto della presente trattazione è la successione al figlio defunto, le norme che qui interessano sono fondamentalmente due: l'art 538 c.c. e l'art 544 c.c.

1) Successione degli ascendenti legittimari alla morte del figlio che ha fatto testamento

- L'art. 538 c.c. prevede che: "Se chi muore non lascia figli (legittimi né naturali) ma ascendenti (legittimi), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569."

Per cui se il figlio defunto ha fatto testamento, ai due genitori rimasti o all'unico sopravvissuto spetta comunque 1/3 dell'eredità. Per cui se il patrimonio è pari a € 100.000 la quota è di € 33.330.

2) Successione degli ascendenti e del coniuge legittimari alla morte del figlio che ha fatto testamento

- L'art. 544 c.c. dispone invece che: "Quando chi muore non lascia (né) figli (legittimi né figli naturali), ma ascendenti (legittimi) e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569."

La quota di riserva per gli ascendenti va divisa tra linea materna e paterna. Se però, gli ascendenti delle due linee non sono dello stesso grado, la quota intera spetta all'ascendente più prossimo.

Se quindi al figlio, coniugato e senza figli, succedono la moglie e i genitori o uno solo di essi, ai genitori (1/2 per ciascuno) o a quello rimasto, spetta la quota legittima riservata agli ascendenti ossia 1/4, mentre alla moglie andrà la metà del patrimonio.

Per cui un patrimonio di € 100.000, se il de cuius ha fatto testamento, e se i successori superstiti legittimari sono il coniuge e i genitori (o uno solo), sarà così diviso: € 50.000 alla moglie (metà), € 25.000 (1/4) ai genitori (1/2 per ciascuno) o al genitore superstite.


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