Tali lavoratori possono infatti trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella dei lavoratori subordinati licenziati

di Valeria Zeppilli - Per la Corte di giustizia dell'Unione Europea, anche il cittadino di uno Stato membro che non è più in grado di esercitare la propria attività come lavoratore autonomo ha diritto a mantenere lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/38/CE. Di conseguenza egli, a determinate condizioni, può conservare il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi.

Lo si legge in una sentenza del 20 dicembre 2017 (qui sotto allegata), che va a chiudere la causa C-442/16 relativa alla vicenda di un imbianchino rumeno che a causa della crisi, dopo diversi anni di lavoro in Irlanda, non era più riuscito a svolgere la sua attività.

La vicenda

Più nel dettaglio, l'uomo era giunto in Irlanda nel 2007 e per il primo anno i figli maggiorenni, residenti nell'isola, avevano garantito la sua sussistenza. Dal 2008 al 2012, invece, egli era riuscito a trovare un'occupazione, esercitando l'attività autonoma di imbianchino e, in ragione di ciò, aveva versato anche le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e le altre imposte dovute.

A causa della recessione economica, a ottobre 2012 si era trovato costretto a cessare la propria attività e a registrarsi presso le autorità irlandesi come persona in cerca di occupazione. Rimasto privo di reddito e avendo i suoi figli lasciato l'Irlanda, aveva quindi presentato la domanda per ottenere l'indennità per le persone in cerca di occupazione prevista dalla legge irlandese. Tale domanda, tuttavia, era stata respinta in quanto egli, a detta delle autorità nazionali, non avrebbe dimostrato, dopo la cessazione della sua attività di imbianchino, di disporre di un diritto di soggiorno in Irlanda.

Disoccupazione involontaria

Per la Corte di giustizia, tuttavia, è fondamentale considerare che la direttiva del 2004, all'articolo 7, stabilisce che "il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo", tra le altre ipotesi, anche quando "trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro".

Sarebbe errato, quindi, considerare la nozione di disoccupazione involontaria come limitata ai casi di lavoro subordinato, posto che essa comprende espressamente anche le ipotesi di cessazione di un'attività professionale autonoma che derivi da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata e che tra queste ultime devono annoverarsi anche le situazioni di recessione economica.

Niente discriminazioni

A tale proposito, nella sentenza si legge che "analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un'attività autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato".

CGUE testo sentenza 20 dicembre 2017
Valeria Zeppilli

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