La Cassazione (Sent. n. 18683/2005) ha stabilito che il danno non patrimoniale attiene alla persona e l'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18683/2005) ha stabilito che ?il danno non patrimoniale attiene alla persona e l'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale ? che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata di un processo?. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi aggiunto che ?deve quindi negarsi che il danno non patrimoniale possa liquidarsi unitariamente quando vi siano più persone lese singolarmente e le stesse non siano considerate unitariamente dall'ordinamento come un solo soggetto autonomo, distinto da quelli che alla vita di esso partecipano?. Con questa decisione la Corte ha stabilito il diritto all'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo per ognuno degli istanti.
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