L'onere della custodia può essere escluso per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporto

Avv. Paolo Accoti - La disponibilità della cosa da parte dell'utilizzatore non fa sorgere necessariamente, in capo allo stesso, il dovere di custodia - con tutto ciò che consegue in termini di responsabilità ex art. 2051 c.c. - in considerazione del fatto che tale obbligo può essere escluso per accordo tra le parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione di fatto determinatasi.

Tuttavia, tale mancanza di correlazione deve essere provata da chi la contesta e, in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono <<biunivocamente>> connessi.

Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, nell'ordinanza n. 30941, pubblicata in data 27 dicembre 2017 (sotto allegata).

La vicenda

La conduttrice in leasing di una unità immobiliare sotterranea conveniva in giudizio tre diversi condomini, al fine di sentirli condannare ad effettuare dei lavori di riparazione conseguenti ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante cortile.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava uno solo dei condomini convenuti e, sul gravame interposto dallo stesso, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello principale, limitava le somme da rimborsare per l'esecuzione dei lavori a carico del condominio soccombente nella misura del 75%, ponendo la restante parte in capo alla stessa conduttrice in leasing.

Ricorre per cassazione il condominio deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2909 Cc.

In particolare lo stesso si lagnava della circostanza per cui la corte di merito avesse ritenuto il medesimo condominio responsabile esclusivo quale utilizzatore unico del cortile.

Condominio: la responsabilità ex art. 2051 del codice civile

La Suprema Corte premette che "in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.

La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (Sez. 2, Sentenza n. 15096 del 17/06/2013)".

Ciò posto, dal principio enunciato derivano i seguenti due corollari:

"1) che, se non è detto che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla - con le conseguenti responsabilità è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia;

2) in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi".

In definitiva, la responsabilità del condominio si fonda sia sull'obbligo di custodia e di manutenzione, sia sull'utilizzo dell'area attraverso il transito veicolare, colpevole del degrado della pavimentazione del cortile che avrebbe compromesso l'impermeabilizzazione sottostante.

Né l'asserita mera qualità di utilizzatore può far andare esente da responsabilità il condominio, in mancanza di prova in merito alla scissione tra utilizzazione e custodia.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del condominio al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali.

Cass. civ. II Sez., 27.12.2017, n. 30941
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