Non è ostativo alla dichiarazione di fallimento il fatto che l'impresa, inizialmente dedita all'attività commerciale abbia poi mutato la propria attività, assumendo i connotati dell'impresa agricola

Avv. Maria Luisa Di Nardo - Non è ostativo alla dichiarazione di fallimento il fatto che l'impresa, inizialmente dedita all'attività commerciale e, dunque, fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F., abbia poi mutato la propria attività, assumendo i connotati dell'impresa agricola. E' quanto emerge dalla recente decisione del Tribunale di Latina, sezione fallimentare (n. 127/2017 sotto allegata).

La vicenda

Nei mesi di ottobre e dicembre 2017, veniva promossa istanza di fallimento nei confronti della società debitrice da parte di tre creditori vantanti un credito complessivo di € 56.096,32 in virtù di verbali di conciliazione esecutivi e atto di precetto fondato su assegno insoluto e protestato.

Si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, non negava la sussistenza dei crediti esposti ed eccepiva unicamente, di non essere assoggettabile al fallimento in quanto attualmente imprenditore agricolo, avendo cessato, fin dal mese di gennaio del corrente anno, l'attività commerciale in precedenza svolta. Eccezione ritenuta dal Tribunale adito infondata.

La resistente per tutto il mese di gennaio aveva esercitato attività commerciale ed aveva poi concentrato l'oggetto sociale nell'attività agricola procedendo anche alle conseguenti modifiche, come da atto notarie prodotto ritualmente in giudizio e per di più nessuna circostanza poteva far ritenere che l'attività commerciale svolta fino al mese di gennaio 2017 fosse mera attività connessa a quella agricola (ex coltivazione del fondo) ai sensi dell'art. 2135 comma 1 e comma 3 c.c. tale, dunque, da non escludere la qualifica di imprenditore agricolo.

Fallibile l'impresa che muta l'oggetto della propria attività da commerciale ad agricola

Il fatto che al momento del deposito dell'istanza di fallimento la società resistente svolgeva attività agricola non costituisce ostacolo, ha precisato il Collegio, alla dichiarazione di fallimento portando a tale conclusione logica, considerata la mancanza di una specifica disciplina sul punto, l'analisi dell'art. 10, comma 1, L.F. (a norma del quale, come è noto, può dichiararsi il fallimento entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempre che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo).

Se infatti la disposizione citata consente di dichiarare il fallimento di un soggetto che si sia cancellato dal registro delle imprese, alle condizioni richiamate, rileva il Collegio: "a maggior ragione deve ritenersi possibile se l'imprenditore, pur continuando ad operare tramite la medesima compagine sociale, abbia semplicemente mutato l'oggetto della propria attività, sia pure in modo tale da perdere la qualifica di soggetto fallibile, ai sensi dell'art. 1 comma 1 L.F.".

E 'questa la decisione assunta dal Tribunale di Latina chiamato a pronunciarsi sul quesito se il semplice mutamento dell'oggetto dell'attività di impresa in attività agricola potesse considerarsi o meno un ostacolo alla dichiarazione di fallimento. Pronuncia, quella in esame, che diviene precedente giurisprudenziale che, di fatto, colma una lacuna legislativa in materia fallimentare.

Avv. Maria Luisa Di Nardo

avvmarialuisadinardo@gmail.com

Trib. di Latina - Sez. Fall. sent. 127-17

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