Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è stato introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 ed è punito con la reclusione da 3 a 8 anni

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi rappresenta uno dei più gravi delitti dichiarativi.

La fattispecie, introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 e dal D.l. 124/2019) riguarda, infatti, quella dichiarazione particolarmente insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare e ad ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, sintomatica quindi della fraudolenza.

Quando si verifica il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

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L'art. 3 del decreto legislativo n. 74/2000 al comma 1 punisce, con la reclusione da tre a otto anni, "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila."

Secondo il successivo comma 2, "Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

Mezzi fraudolenti: quali sono

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Non costituiscono mezzi fraudolenti, ai fini dell'applicazione del comma 1 della norma, "la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Elemento soggettivo

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E' richiesto il dolo specifico, ossia la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Aspetti procedurali

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La pena prevista, come inasprita dal Dlgs n. 158/2015 e da ultimo dalla riforma dei reati tributari (dl 124/2019 c.d. decreto fiscale 2020), è la reclusione da 3 a 8 anni.

La competenza è del giudice del luogo del domicilio fiscale del contribuente.

Confisca allargata art. 240-bis c.p.

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Il d.l. n. 124/2019, oltre ad inasprire il trattamento sanzionatorio previsto per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ha introdotto l'art. 12-ter nel D.Lgs. n. 74/2000, il quale prevede che nei casi di condanna o di patteggiamento, si applica la confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p. per il delitto di cui all'art. 3, laddove l'imposta evasa sia superiore a centomila euro.

Responsabilità 231

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Infine, in sede di conversione del d.l. n. 124/2019, in ottemperanza alla direttiva UE in materia di tutela degli interessi finanziari (c.d. PIF), il reato de quo è stato fatto rientrare tra quelli idonei a far scattare la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Per cui, laddove le condotte di cui all'art. 3 siano state tenute nell'interesse o a vantaggio di un ente/persona giuridica, saranno irrogate anche una sanzione pecuniaria (fino a 500 quote) e sanzioni interdittive (tra cui il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).


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