Per la Cassazione ciascun coerede può agire singolarmente nei confronti del debitore del de cuius senza necessità del consenso degli altri

di Lucia Izzo - Ciascun coerede può agire singolarmente nei confronti del debitore del de cuius per far valere l'intero credito, ovvero la quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza che parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. I contrasti tra questi, infatti, andranno risolti in occasione dell'eventuale giudizio di divisione.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 27417/2017 (qui sotto allegata).

La vicenda

Il de cuius era titolare insieme alla moglie di un conto corrente cointestato e di un conto deposito sul quale risultavano in giacenza vari titoli. Alla morte di questi, la consorte e due figlie, in qualità di eredi, avevano chiesto alla banca di poter prelevare le somme depositate e di disinvestire i titoli.


L'istituto di credito, tuttavia, aveva rifiutato la richiesta e consentito solo un limitato prelievo al fine di fare fronte alle spese funerarie, provvedendo successivamente anche all'acquisto di nuovi titoli: ciò in quanto l'altro coerede, figlio del de cuius, non aveva prestato adesione all'iniziativa delle attrici rifiutandosi di recarsi in banca per prestare il consenso al disinvestimento e al prelievo delle giacenze.


Le attrici avevano dunque chiesto al Tribunale di condannare la banca al versamento delle somme loro spettanti, appartenenti al de cuius, nei limiti delle quote vantate ed entrambi i convenuti al risarcimento del danno scaturente dal rifiuto e dal nuovo investimento eseguito contro la loro volontà.


Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, mentre la Corte d'Appello, su impugnazione del coerede e dell'istituto di credito, riformava la decisione e rigettava le pretese delle attrici condannandole al rimborso delle spese in favore della banca.


Per la Corte distrettuale, la vicenda doveva risolversi applicando la giurisprudenza di Cassazione (cfr. sent. n. 11128/1992), che prevedeva la caduta in comunione dei crediti ereditari, senza un'automatica divisione di questi tra i coeredi.


Ancora, le Sezioni Unite, sent. n. 24567/2007, nell'escludere l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nell'azione per il pagamento di somme, avevano ribadito che anche i crediti del de cuius cadevano in comunione.


Pertanto, secondo la sentenza

gravata, poiché l'azione del singolo partecipante alla comunione è sempre svolta nell'esclusivo interesse della comunione, ciò avrebbe escluso la possibilità del coerede di agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, come avvenuto nella fattispecie, attesa anche l'opposizione frapposta dall'altro convenuto. Ne discendeva quindi la legittimità del rifiuto opposto dalla banca alle richieste delle appellate.

Cassazione: i coeredi possono agire singolarmente nei confronti del debitori

Moglie e figlie del de cuius, in Cassazione, contestano tale interpretazione e i giudici danno loro ragione. Leggendo le motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, precisa l'ordinanza, si desume che ciascun coerede ha il potere di agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito, ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata.


Ciò senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi e, soprattutto, non viene in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione.


Ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, appare evidente che, per le Sezioni Unite, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie.


Tuttavia, tale circostanza non preclude affatto al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.


Ritenendosi il contrario, nel caso in cui non vi fosse l'adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, si verrebbe a riproporre una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente a oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorché al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione.


Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.

Cass., VI civ. ord. n. 27417/2017

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