Con Sentenza n. 385/2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d. lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia. La questione, sollevata dal Tribunale di Sondrio in funzione di giudice del lavoro, scaturisce dalla vicenda di un libero professionista che, essendo affidatario di un minore unitamente alla moglie, in forza di provvedimento di affidamento preadottivo, ed avendo chiesto all'ente di previdenza cui era iscritto di beneficiare dell'indennità di maternità per i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in alternativa alla madre, anch'ella libera professionista, vedeva respinta la propria istanza sul rilievo che il diritto a detta indennità era previsto dall'art. 70 del d.lgs. 151/2001 a favore delle sole libere professioniste. Nella motivazione della sentenza
si legge: "il d. lgs. 151/2001 riconosce il diritto all'indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente, escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo e dell'indennità, in alternativa alla madre. Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore. Ciò è tanto più vero nell'ipotesi di affidamento e di adozione, ove l'astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino".

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