La Cassazione sottolinea il fondamentale ruolo degli affidatari nel giudizio di adottabilità del minore

di Lucia Izzo - Gli affidatari del minore, anche laddove questi faccia ritorno nelle famiglie di origine o sia dato in affidamento ad altri, hanno un ruolo centrale: ad esempio, a norma dell'art. 5, L. 184/1983, come modificato dall'art. 2, L. 173/2015, l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 27137/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso avanzato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello contro la sentenza che aveva revocato lo stato di adottabilità di un minore disponendone l'affidamento al padre, da attuarsi con modalità di riavvicinamento graduale.

La vicenda

In prime cure, il Tribunale per i minorenni aveva accertato la sussistenza dello stato di abbandono del bambino, ritenendo che né la madre, né il padre e neppure i parenti fino al quarto grado fossero in grado di fornire al piccolo un grado adeguato di assistenza morale e materiale.


Veniva, pertanto, disposto un affido etero familiare di due mesi e, all'esito di successive verifiche sui familiari, lo stato di adottabilità del minore. Una decisione che la Corte territoriale decideva di revocare in quanto, in primo grado, non erano state debitamente accertate carenze genitoriali di gravità tale da compromettere irreversibilmente lo sviluppo del minore.


Inoltre, per il giudice a quo, la decisione si era fondata esclusivamente sulle oggettive criticità del padre elevate a caratteristiche assorbenti in modo apodittico, mentre non era stata considerata la sua forte spinta motivazionale di riavere con sé l'unico figlio e il profondo attaccamento dimostrato nei suoi confronti.


Il ricorrente, tuttavia, ritiene vada dichiarata nulla la sentenza di appello in quantoemessa in ì violazione dell'art. 5, comma 1, della L. 184/83, come modificata dalla L. 173/2015: il giudice a quo, infatti, non avrebbe assolto all'obbligo di convocazione degli affidatari preadottivi del minore, come imposto da tale norma.

La convocazione degli affidatari del minore

Doglianza condivisa dagli Ermellini poiché la norma, come modificata, precisa che : "L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore".


Si tratta, prosegue il Collegio, di una norma avente natura processuale che, in mancanza di una puntuale disciplina di diritto transitorio, trova immediata applicazione nei giudizi in corso, fra cui il procedimento d'appello conclusosi con la sentenza impugnata, che si è svolto sotto la vigenza della disposizione in questione.


La partecipazione in giudizio degli affidatari è ulteriormente tutelata dall'art. 4, comma 5- ter, della L. 184/1983 (inserito dalla L. 173/2015), secondo cui: "Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'affidamento".


La stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sent. n. 14167/2017) ha chiarito che la ratio della novella normativa risiede, da un lato, nel riconoscimento del ruolo degli affidatari nello sviluppo psico-fisico del minore, specie quando si sia stabilita una relazione affettiva di media o lunga durata, dall'altro, nell'esigenza di conservare figure significative e caratterizzanti fasi decisive del suo sviluppo.


Il ruolo degli affidatari, spiega la sentenza, consiste nella costruzione del contesto relazionale del minore, spesso primario, e nella conseguente conoscenza della sua indole e dei suoi comportamenti, bisogni e criticità, secondo una valutazione fondata sull'esperienza relazionale.


Tali precetti sono, invece, stati violati dalla pronuncia impugnata dove, addirittura, è mancante ogni riferimento agli affidatari e al ruolo da essi eventualmente svolto in relazione al minore nel periodo dell'affidamento preadottivo. Dal riscontrato vizio discende, pertanto, la nullità della sentenza impugnata.

Cass., I sez. civ., sent. n. 27137/2017

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