Tale circostanza rappresenta evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore del condominio

Avv. Paolo Accoti - L'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità per i danni da cosa in custodia, fondandola sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno.

Tale responsabilità può essere esclusa solo in presenza di due motivi: a) il "caso fortuito", vale a dire la presenza di un fattore, estraneo al custode, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, che può anche identificarsi nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato; b) la "forza maggiore", che si sostanzia nell'evento derivante dalla natura o dall'uomo che, quand'anche preveduto, non può essere impedito.

Tali fattori causali esterni, tuttavia, devono essere tali da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.

Ciò posto, considerata la natura delle esimenti sopra dette, la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc si basa sul particolare rapporto esistente tra la cosa e il suo custode, tenuto alla vigilanza della cosa stessa in ragione della sua materiale disponibilità materiale e, pertanto, nel potere di controllo e di intervento al fine di impedire il verificarsi di pregiudizi nei confronti di terzi.

Residui di un sacchetto di immondizia sulle scale condominiali: amministratore non responsabile

In virtù di ciò, l'amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile della caduta verificatasi per la presenza di residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali.

Tale circostanza, infatti, rappresenta un evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore del condominio e, quindi, circostanza eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, siccome unica causa costitutiva dell'evento dannoso.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25856, pubblicata in data 31 ottobre 2017.

Una condomina cita in giudizio il condominio per vedersi risarcita dei danni subiti a seguito di una scivolata sulle scale condominiali.

Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello di Roma, rigetta la domanda.

Ricorre per cassazione la condomina, eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1117, 2055, 1292, 1293, 1294 e 2697 Cc, nonché la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria o illogica motivazione.

La Corte di Cassazione opera un breve ricostruzione dei principi di diritto che sorreggono la responsabilità per i danni causati da beni in custodia e sul riparto dei relativi oneri probatori, ricordando come <<a) in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S. C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01); b) ai sensi dell'art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 - 01); c) in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv. 643830 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 - 01)>>.

Ciò posto, nel caso concreto la corte di merito ha evidenziato come <<la ricorrente era caduta scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell'amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, e quindi costituiva l'unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.. L'esclusione della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, escludono in radice, d'altra parte, la possibilità di affermare una responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio>>.

Appare evidente, pertanto, come la Corte d'Appello abbia congruamente valutato tutte le risultanze istruttorie, sicché rimane preclusa ogni diversa valutazione delle prove e un riesame del merito del giudizio, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato senza nulla disporre per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

Incidenza del caso fortuito in caso di negligenza del danneggiato

La sentenza in commento fa il paio con un'altra ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25837, pubblicata sempre in data 31 ottobre 2017, resa nella medesima materia e, in particolare, sull'incidenza del caso fortuito in caso di negligenza del danneggiato.

Con l'anzidetto provvedimento il Supremo Collegio sembra apparentemente discostarsi da altre precedenti decisioni sul punto.

Ed invero, nella sentenza n. 12895, pubblicata in data 22 giugno 2016, in relazione all'incidente occorso ad una signora che, nell'apprestarsi ad uscire da un ascensore, inciampava nel dislivello (circa 20 cm.) creatosi a cagione del malfunzionamento del predetto ascensore, arrestatosi più in basso rispetto al piano selezionato dalla danneggiata che, conseguentemente, cadeva rovinosamente in terra, ha avuto modo di affermare come <<ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. n. 23584 del 2013)>>.

Tuttavia, nella predetta ordinanza n. 25837/2017, la III sezione civile, relatore dott. Marco Rosetti, con riferimento sempre ad una caduta da un dislivello dell'ascensore, ha avuto modo di riferire come la condotta negligente, distratta, imperita o imprudente della vittima, non sempre integra il caso fortuito, atteso che, il custode, per superare la presunzione di colpa deve, in ogni caso, dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni derivanti dalla cosa.

In altri termini, ha ritenuto che per escludere la responsabilità del custode è necessario l'accertamento sia della condotta negligente del danneggiato, ma anche dell'imprevedibilità di quella stessa condotta da parte del custode.

Ciò posto, ha affermato il seguente principio di diritto: <<La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode>>.

Con ciò ritenendo che la condotta negligente del danneggiato, per poter fondare il caso fortuito, debba comunque risultare imprevedibile, eccezionale od anomala agli occhi del custode.


Cass. civ., 31.10.2017, n. 25856
Cass. civ., 31.10.2017, n. 25837
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