Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, con il quale acquisire prestazioni di lavoro occasionale

Libretto famiglia: cos'è

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Il Libretto Famiglia, introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell'art. 54 bis del decreto legge n. 50/2017 convertito con modifiche dalla legge n. 96/2017 è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa, ossia alle famiglie per il pagamento di tutta una serie di sporadici e saltuari lavori domestici previsti dalla legge.

Si tratta di:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini (babysitting) e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

La disciplina, modificata da dl n. 87/2018, è stata innovata anche dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022. L'INPS con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 ha fornito i necessari chiarimenti sulle novità che la legge di bilancio 2023 ha apportato alla disciplina del lavoro occasionale collegato al Libretto di famiglia e alle ulteriori novità dedicate al lavoro occasionale.

Come funziona il libretto famiglia

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In concreto, le predette prestazioni di lavoro possono essere acquisite dagli utilizzatori utilizzando il libretto famiglia, in quanto lo stesso è composto da titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro, con i quali compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora.


Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


Pertanto, il valore di 10 euro verrà così ripartito:

  • 8 euro netti quale compenso a favore del lavoratore;
  • 1,65 euro per la contribuzione IVS alla Gestione Separata;
  • 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Limiti economici

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Per l'utilizzo del Libretto Famiglia, tuttavia, la normativa ha previsto la necessità che siano rispettati i seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, che dovranno corrispondere:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, importo questo innalzato rispetto ai precedenti 5.000,00 dalla legge di bilancio 2023 ;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi devono riferirsi ai compensi percepiti dal prestatore, quindi al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Eccezioni

Il legislatore ha previsto una deroga per i limiti summenzionati, stabilendo che siano computati in misura pari al 75% del loro effettivo importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali per talune categorie di prestatori, ossia:
  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, purché iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • disoccupati, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • titolari di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, dovranno sempre essere considerati nel loro valore nominale; diversamente, il singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Inoltre, va precisato che l'utilizzatore non potrà far ricorso a prestazioni di lavoro occasione nei confronti di lavoratori con i quali abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Come acquistare il libretto famiglia

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Affinché l'utilizzatore possa ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, questi dovrà procedere all'acquisto mediante diverse modalità dopo aver versato nel proprio "portafoglio telematico" la necessaria provvista (10 euro o multipli di 10) per coprire compensi e oneri contributivi, assicurativi e di gestione.

Le due modalità d'acquisto sono:

  • attraverso il modello F24 Elementi identificativi (Elide), precisando i dati identificativi dell'utilizzatore e la causale "LIFA";
  • mediante il "Portale dei pagamenti" Inps, accessibile tramite le credenziali personali dell'utilizzatore, e utilizzando strumenti di pagamento elettronico (addebito in c/c o su carta di credito/debito) gestiti con la modalità "pagoPA" di Agid.

Come utilizzare il libretto famiglia

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Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma predisposta dall'INPS a mezzo di servizio online dedicato e raggiungibile dalla sezione del sito "Prestazioni Occasionali".

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori accedendo alla piattaforma telematica con le proprie credenziali (PIN, Spid, Carta Nazionale del Servizi) oppure anche tramite Contact center, patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Tramite la delega resa per iscritta dal delegante, pertanto, anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell'utilizzatore e/o del prestatore.

Adempimenti dell'utilizzatore

All'atto di registrazione il committente seleziona il servizio per l'erogazione di prestazioni di lavoro occasionali (Libretto famiglia o PrestO) di suo interesse e fornisce tutte le indicazioni necessarie per la gestione del rapporto e degli adempimenti contributivi.

Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l'ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.

Erogazione compensi al prestatore

I lavoratori, invece, all'atto di registrazione dovranno prescegliere una modalità di pagamento inserendo i dati necessari per l'erogazione dei compensi pattuiti indicando, ad esempio, l'Iban del c.c. bancario/postale, libretto postale o della carta di credito intestati o cointestati al lavoratore; in mancanza, l'erogazione avverrà da parte dell'INPS con bonifico bancario domiciliato alle Poste.
In base alla modalità prescelta l'INPS provvederà all'erogazione, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, conteggiando tutti i compensi resi nella mensilità per prestazioni di lavoro occasionale (Libretto famiglia o PrestO).
Il lavoratore potrà, a mezzo della piattaforma telematica, procedere all'acquisizione del prospetto paga mensile ove sono indicati tutti i dati identificativi degli utilizzatori, la misura dei compensi, dei contributi INPS/INAIL e ogni altra informazione che attesti la prestazione svolta.


Scarica pdf Circolare INPS n. 6 del 19.01.2023 - Libretto di famiglia

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