Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, l'individuazione a distanza di una persona o di un oggetto in movimento, la sua presenza in un certo luogo o l'itinerario seguito costituiscono modalità di pedinamento che, pur essendo effettuate con mezzi altamente tecnologici, rientrano nell'ordinaria attività di controllo della polizia giudiziaria, e per questo non richiedono l'autorizzazione del Pubblico Ministero.
In buona sostanza, secondo la Corte queste attività non sono delle vere e proprie intercettazioni, le quali invece comportano una attività di captazione di comunicazioni tra due o più persone con la conseguente limitazione della libertà e della segretezza, richiedendo per questo motivo l'autorizzazione motivata da parte dell'autorità giudiziaria.
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