Per la Cassazione, il dipendente deve attenersi, durante l'orario di lavoro, allo svolgimento delle mansioni previste nel contratto

di Lucia Izzo - Capita assai frequentemente che il custode o portiere del condominio sia destinatario di una serie di richieste, di varia natura, avanzate dai condomini come, ad esempio, rendersi disponibili per svolgere commissioni, ritirare la spesa al negozio, fare acquisti, eccetera. Si tratta di attività che, tuttavia, esulano dalle mansioni proprie del dipendente del condominio.


Ciò significa che questi dovrà rifiutarsi di svolgerle durante l'orario lavorativo, potendo, al più e se lo desidera, eseguirle in orari diversi da quello di lavoro.

Condominio: le mansioni del portiere

A definire puntualmente le mansioni del portiere di condominio ci pensa il Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati: il dipendente svolge funzioni di vigilanza dello stabile compresa la sorveglianza di citofono, ascensore e montacarichi), distribuzione della corrispondenza ordinaria, sostituzione delle lampadine elettriche, effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l'esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione.


Se, invece, il lavoratore usufruisce di un alloggio nello stabile, dovrà provvedere anche alla custodia dello stesso, da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell'orario lavorativo.


Inoltre, in taluni casi e laddove sussistano determinati presupposti (ad es. appositi incarichi, certificati di abilitazione, deleghe, ecc.), il custode/portiere può svolgere anche attività ulteriori, ad esempio la pulizia di spazi comuni e l'innaffiamento degli spazi a verde, la conduzione dell'impianto di riscaldamento o di distribuzione dell'acqua calda, l'esazione dei canoni di locazione e/o delle quote condominiali, interventi d'emergenza sull'impianto dell'ascensore, ritiro e distribuzione corrispondenza straordinaria etc.


Si tratta sempre di attività legate al condominio nella sua generalità e non da svolgersi su incarico e per esigenze proprie dei singoli condomini: se, infatti, il dipendente si dedica alle necessità degli inquilini, rischia di omettere l'adempimento delle mansioni per cui è stato assunto.

Custode/portiere: niente mansioni extralavorative

Ancora, se il dipendente abbandona il posto di lavoro per svolgere commissioni all'esterno del palazzo o all'interno dell'abitazione del singolo condomino, mette a rischio più della sua stessa incolumità: un incidente occorsogli fuori dal posto di lavoro (guardiola o altre parti comuni dell'edificio) non verrebbe, difatti, coperto dall'assicurazione Inail.


Per contrastare il diffondersi di una simile prassi, inoltre, l'amministratore di condominio potrebbe doversi spingere a diffidare formalmente il portiere/custode esortandolo affinché svolga le sole mansioni stabilite nel contratto collettivo, oppure, in caso contrario si attiverebbe l'iter disciplinare previsto dal Ccnl.


Al portiere/custode è vietato, non solo, svolgere commissioni su incarico dei singoli condomini durante l'orario di lavoro, bensì, nello stesso arco temporale, anche dedicarsi a lavori paralleli che rischiano di distrarlo dai propri compiti: se si dimostra, ad esempio, che il dipendente approfitta dell'orario lavorativo per inviare messaggi con il cellulare messogli a disposizione dal condominio, oppure, si intrattiene in lunghe telefonate correlate alla sua seconda occupazione, potrebbe rischiare il licenziamento.

Portiere/Custode: compatibilità con seconda attività lavorativa

Tuttavia, se il dipendente svolge una seconda attività fuori dall'orario di assunzione, questo è non solo lecito, ma il datore di lavoro non potrà impedirglielo. È quanto ha precisato la Corte di Cassazione nella sent. 13196/2017 (qui sotto allegata) in cui gli Ermellini confermano che sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore (nel caso di specie in regime di part-time) di svolgere un'altra attività lavorativa.


È tuttavia necessario che sia rispettata la normativa ex d.lgs. 66/2003 (e Circolare Ministero del Lavoro 8/2005) che consente lo svolgimento di due lavoro solo se viene rispettato il riposto giornaliero (almeno 11 ore ogni 24 ore) e quello settimanale (almeno 24 ore dopo una settimana di lavoro). All'uopo, il dipendente dovrà comunicare le sue ore lavorative totali e fornire tutte le informazioni necessarie all'amministratore di condominio e all'altro datore.


Diverso è il caso in cui il dipendente assente per malattia venga scoperto dal condominio a svolgere un'altra attività lavorativa nei giorni della convalescenza.


Un simile comportamento, spiega la Cassazione nella sentenza 21667/2017 (qui sotto allegata), è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore

Cass., sent. 13196/2017
Cass., sent. 21667/2017

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