La Cassazione spiega che, dopo la depenalizzazione, il reato è integrato soltanto se sussiste l'esposizione alla pubblica fede ma se il proprietario è presente l'aggravante viene meno

di Lucia Izzo - Nessuna condanna per il vandalo che ha danneggiato una vettura parcheggiata in strada con lancio di sassi: la presenza del proprietario al momento del danneggiamento, infatti, fa venir meno l'aggravante prevista riguardante l'esposizione alla pubblica fede.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 46585/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'imputato nei confronti del quale era stata emessa sentenza di non doversi procedere essendo egli, all'epoca dei fatti, minore di 14 anni.

La vicenda

In Cassazione, tuttavia, il difensore di fiducia dell'imputato (minorenne) ricorre chiedendo l'assoluzione in formula piena e dunque l'annullamento della pronuncia che ha ritenuto sussistente, ma scriminato per la minore età dell'agente, il tentativo di danneggiamento aggravato, senza rilevare l'inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, del codice penale.

Secondo la difesa, non può ravvisarsi tale circostanza, come conferma la giurisprudenza di legittimità, se il bene, oggetto di danneggiamento, è sotto il controllo dell'avente diritto: situazione nella quale si trovava la vettura del danneggiato che, come emerge dalla sentenza impugnata, era parcheggiata in strada, ma senza affidamento alla pubblica fede, in quanto era sotto la diretta vigilanza del proprietario.

Ancora, aggiunge la difesa, l'ipotesi di cui all'art. 635, comma 1, del codice penale (danneggiamento c.d. semplice) è stata, tra l'altro, oggetto di abrogazione (ora sottoposta alla sola sanzione pecuniaria civile). Inoltre, l'illecito sarebbe stato al più procedibile a querela, mancante nel caso in esame.

Danneggiamento semplice non è più reato

Si rammenta, infatti, che ante d.lgs. 7/2016, il reato di danneggiamento ex 635, primo comma, c.p. puniva chiunque distruggeva, disperdeva, deteriorava o rendeva, in tutto in in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui.

Invece, la nuova formulazione aggiunge che per la concreta punibilità è necessaria la violenza alla persona o la minaccia, ovvero che la condotta avvenga in occasioni di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; infine, al secondo comma, la norma provvede all'elencazione di beni specifici nei confronti dei quali altresì rileva tale condotta ai fini della concreta perseguibilità (per approfondimenti: Il reato di danneggiamento).

Non punibile il vandalo che danneggia l'auto in presenza del proprietario

Per la Cassazione il ricorso appare fondato: riconosciuto l'interesse a ricorrere (attesa la diversa natura ed estensione delle due formule assolutorie e anche la diversità degli effetti a esse connessi), dalla sentenza impugnata emerge che gli agenti erano intervenuti nell'immediatezza dell'accaduto su richiesta della persona offesa.

Quest'ultima aveva indicato gli autori del lancio di pietre contro la propria autovettura, segno evidente della sua presenza al momento dei fatti avendo in custodia la propria vettura, tanto da attivare subito il presidio pubblico.

Gli Ermellini danno continuità ai precedenti secondo cui la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi (sent. n. 44331 del 2010; n. 44953 del 2016).

Nel caso in esame non è stato affatto accertato l'affidamento alla pubblica fede e, anzi, per quel che emerge dalla motivazione della sentenza sembra che debba proprio escludersi un affidamento del genere. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché, esclusa l'aggravante, a norma del d.lgs. n.7 del 2016, il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Cass., II sez. pen., sent. n. 46585/2017

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