Il termine di prescrizione del diritto può seguire anche quello lungo del reato

di Gianluca Giorgio - Il tempo è un concetto essenziale, nell'ordinamento giuridico, per la costituzione di qualsiasi rapporto fra le parti. In modo particolare, questo assume un importantissimo rilievo se viene ad incidere su un diritto soggettivo. Ed in tal caso, si parla di prescrizione estintiva.

Il codice civile all'articolo 2934, ritiene che questa è una causa di estinzione di un diritto, basata sul mancato esercizio dello stesso e protratta per un determinato periodo di tempo.

Prescrizione: cenni storici

Storicamente, giova osservare come nelle epoche più antiche del Diritto romano, non esisteva un limite di tempo per far valere un diritto e di conseguenza un'azione. Solamente, in seguito, alcuni diritti si estinguevano, se non trasfusi, in giudizio, con un'azione, in un preciso arco temporale. I Romani, nella concretezza del loro sistema, non avevano del diritto soggettivo, una concezione statica e definitoria. Difatti, essi conoscevano questo mediante l'azione, in quanto solo questa conteneva, il diritto stesso da tutelare. L'istituto assunse la definizione di impium praesidium praescriptio, in quanto paralizzava i diritti di una parte del rapporto, per motivi formali, all'interno di una pretesa giudiziale.

Sul punto, anche il codice civile "Pisanelli" del 1865 ribadisce la stessa impostazione romanistica. Si dovrà attendere il codice civile del 1942, per veder confermata la teoria che vede nella prescrizione l'estinzione di un diritto.

Premesso ciò, è utile osservare che, ai sensi dell'articolo 2934 comma 2 c.c, tutti i diritti sono soggetti a prescrizione, salvo i diritti indisponibili, i diritti dello Stato sui beni di proprietà del demanio pubblico, alcuni diritti facoltativi, quelli indivisibili, quello di proprietà e dell'erede.

Gli elementi della prescrizione

Il fondamento dell'istituto, secondo la dottrina civilistica maggioritaria, risiede nella necessità che, l'ordinamento giuridico, intende dare ai consociati, nell'affermazione dei propri diritti per ciò che riguarda i normali rapporti fra gli stessi.

Gli elementi di cui si compone l'istituto sono, essenzialmente: un diritto fatto valere, il suo mancato esercizio ed il decorso del tempo.

La natura giuridica è controversa, però è utile ribadire che la prescrizione opera l'estinzione di un diritto, fondata su un fatto giuridico, dettato dal tempo.

Prescrizione e risarcimento del danno

Chiarito ciò, vediamo i confini temporali in cui opera l'istituto.

I termini di prescrizione ordinari, si iniziano a computare nel momento in cui il titolare può esercitare lo stesso e generalmente sono di dieci anni (art. 2946 c.c.). Però, vi sono anche termini di durata quinquennale (art. 2947-2948 c.c.) ed anche altre ipotesi, più brevi (ad esempio quella che, ai sensi dell'articolo 2954 c.c., dispone che il diritto degli albergatori è soggetto al termine di prescrizione di sei mesi).

Nel caso di risarcimento del danno, invece, questo si identifica nei cinque anni (art. 2947 c.c.).

La ratio giuridica della norma risiede nel fatto che, generalmente, la prova per dimostrare la responsabilità aquiliana fa ricorso alla testimonianza sui fatti (art. 253 c.p.c.) che hanno prodotto l'illecito. Si pensi, ad esempio ad un fatto riguardante la circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.), in cui tale strumento probatorio si può dimostrare, essenziale. Pertanto, il trascorrere di un lungo arco temporale, renderebbe più difficile il ricordo dell'evento. Per tale motivo, in questa norma, il termine decennale subisce una deroga, espressa nei cinque anni.

Il termine del reato

In merito a quest'ultima ipotesi (art. 2947 c.c.) però, vi sono casi, in cui il risarcimento del danno, segue non il richiamato termine, bensì quello del reato.

Difatti, la Suprema Corte di Cassazione con l'interessante pronuncia numero 17142 del 9 ottobre 2012 stabilisce che "Il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito che costituisca anche reato si prescrive nel termine di prescrizione del reato solo se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, mentre, in caso contrario, troverà applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento".

Dalla richiamata pronuncia, è facile osservare come, in tali casi, vi è piena complementarietà fra i due settori giuridici, per salvaguardare gli interessi della collettività.

In conclusione, per le spiegate ragioni, è utile sottolineare come le norme, in relazione alla prescrizione, sono per diritto pubblico, inderogabili (art.2936 c.c.) vista la necessità di assicurare la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici.

Per approfondimenti vai alle guide:

- Prescrizione e decadenza nel diritto civile

- Prescrizione estintiva e decadenza


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