La Corte Costituzionale, dal 29 agosto 2017 in poi, sarà attesa da un lavoro non troppo difficile
di Paolo M. Storani - Francisco Goya realizzò Il sonno della ragione genera mostri come parte del ciclo de Los Caprichos (i capricci), in chiave allegorica, umoristica, grottesca, satirica: vizi e miserie umane, ma anche soggetti di fantasia.
Nella seconda tavola si legge «el autor soñando... su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar con esta obra de Caprichos, el testimonio sólido de la verdad» (L'autore nel sonno. Il suo intento è quello di scacciare le dannose volgarità e di perpetuare, con opere come i Capricci, la solida testimonianza della verità).

Obiettivo non contestabile della norma sui testimoni potenzialmente fasulli contenuta nella Legge sulla Concorrenza: scongiurare o ridurre le truffe assicurative nei sinistri con danni alle cose.

Ma questo fine non basta a giustificare il mezzo: ciò ha un suo significativo peso nella valutazione della novità in tema di inammissibilità della prova per testi.
Merita una "bava" (leggero soffio di vento) di commento una disposizione di legge congegnata come quella sull'inammissibilità della prova per testi introdotta dall'ex DDL Concorrenza, in vigore dal 29 agosto 2017?


La legge n. 124/2017, fra le diverse misure sulla RCA, ha modificato l'art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005), inserendo un nuovo comma 3-bis, secondo cui "in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta".

Che accadrà allora?

L'identificazione dei testi in un momento successivo comporterà "l'inammissibilità della prova testimoniale addotta".
E, in base al nuovo comma 3-ter, in caso di processo, il giudice non potrebbe ammettere a deporre il teste (che chiamerò Ivo il Tardivo), disponendone l'escussione solo nel caso in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della sua tempestiva identificazione.
Premessa: il legislatore è sovrano e libero di fare quel che vuole e, quindi, potrebbe anche emanare una legge, che so io?, di abolizione della risarcibilità del danno biologico: non si risarcisce più.

Così come potrebbe varare una norma che sancisce che il danno a cose non si liquida più.
Ma c'è un ma: Le leggi debbono contestualizzarsi nel resto dell'ordinamento grazie al principio che definirei di coerenza.

Pertanto, la risposta al quesito introduttivo è no, quella norma contemplata nella Legge sulla Concorrenza non merita il commento di nessun operatore di giustizia perché non può averla né concepita, né scritta un processualista.

Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi su siffatta soppressione, a senso unico, del diritto di difesa.
Il Codice di Procedura Civile, piaccia o non piaccia ai nostri egregi nomoteti, è ancora in vigore, con la sua tempistica in ordine alla decadenza dall'offrire la prova testimoniale e dall'indicazione dei nominativi da escutere.
Se proprio debbo esprimere un mio parere, parrebbe un atto di violenza procedimentale.
Si tratta, invece, di semplice insipienza.

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