Il Tribunale di Macerata - Giud. Corrado Ascoli - con l'inedita sentenza 30-5-2017 delinea il perimetro dell'onere della prova
di Paolo M. Storani

1. Le massime di LIA Law In Action

2. Il caso

3. La questione

4. La soluzione giuridica

5. La conclusione del processo

Nel commentare la pronuncia del 30 maggio 2017 del Tribunale di Macerata - Giud. Corrado Ascoli della Sezione Civile - n. 1023/2017 optiamo per dare la precedenza ai seguenti passi che rappresentano le coordinate fondamentali di lettura della fattispecie decisa.


Le massime di LIA Law In Action

"In tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1946; idem, 10 ottobre 2003, n. 16831; idem, 20 marzo 2006, n. 6108; idem, 20 aprile 2012, n. 6267)".

"Nel caso specifico, l'attrice, onerata della prova dell'effettivo avvenimento del furto, ha prodotto elementi idonei a dimostrarne l'esistenza, mentre la linea difensiva della convenuta, gravata della prova contraria, si fonda su mere supposizioni di fatti e di illazioni, dalla stessa assunte quali postulati, ma risultanti, all'evidenza, non solo non provate, ma, soprattutto, contraddette da opposte risultanze probatorie".


Il caso

L'attrice deduce che, verso le tre di notte del 4 ottobre 2011, ignoti, introducendosi nell'abitazione di lei, le sottraevano le chiavi dell'automobile, una potente Bmw (il particolare assumerà una spiccata rilevanza nell'economia della decisione, quando la compagnia assicurativa si spingerà a dubitare della possibilità, in un così ristretto arco temporale, di raggiungere la località molisana di Termoli) acquistata cinque mesi prima, che veniva così rubata mentre si trovava posteggiata sotto casa dell'attrice, nel Comune di Morrovalle, nel maceratese.

I ladri percorrevano ad elevata andatura l'Autostrada A14 in direzione sud, come comprovava il verbale di contravvenzione notificato alla proprietaria dalla Polizia Autostradale di Campobasso, attestante un significativo superamento di velocità (Km/h 189,15) alle ore 4:40 in territorio di Termoli, in provincia di Campobasso.

L'autovettura era garantita sia per la rca che per il furto con Fondiaria Sai, ora trasformatasi in UnipolSai, per un capitale assicurato di € 40.000,00 (la CTU disposta dal Giudice Istruttore stimerà il valore commerciale in un valore di € 39.000,00).

La compagnia di assicurazioni convenuta deduceva l'esistenza di contraddittorietà nella ricostruzione dell'evento, in particolare per i contrasti tra le versioni dell'attrice e quella del padre di costei, che dormiva nel medesimo appartamento e che custodiva le chiavi della Bmw.

Le contestazioni dell'ente assicurativo, ispirate dalla gestione del fascicolo curata presso le c.d. Aree Speciali di Fondiaria Sai, "vigilanti sulle ipotesi di truffa assicurativa", come sottolinea il Giudicante in decisione, riguardavano anche l'esistenza di una terza chiave non restituita, oltre alla questione della distanza per raggiungere la località litoranea molisana, asseritamente non percorribile nel ridotto torno di tempo indicato nell'atto di querela.



La questione

Il fulcro della vicenda processuale consiste nel seguente quesito: quali sono gli obblighi e gli oneri, anche processuali, dell'assicurato nell'assicurazione contro il furto?


Le soluzioni giuridiche


La sentenza in pillole - La decisione si snoda attraverso passaggi progressivi, che risultano, al cultore della materia, ordinati e tecnicamente ineccepibili.


Ricostruzione del fatto del furto - Il Giudicante trae linfa dai dati pacifici a sua disposizione: la presenza dell'autovettura sotto la casa dell'attrice verso mezzanotte, epoca in cui il compagno di costei afferma di averla veduta per l'ultima volta, e la sua attestazione alle ore 4:40 in Termoli, ove un rilevatore di velocità ne fissa con precisione oraria la presenza; un dato ignorato, invece, è l'orario del furto (o meglio, del furto delle chiavi, è forse più preciso aggiungere, come correttamente fa il Magistrato marchigiano); con ogni probabilità vi fu uno sfalsamento negli orari tra momento dell'introduzione nell'abitazione, ove dormiva il padre dell'attrice, e momento della fuga a bordo della Bmw dei ladri.


L'impossibilità per i ladri di raggiungere Termoli - L'assunto della compagnia UnipolSai è smentito radicalmente dall'ausiliare del Giudice che, chiamato a rispondere al quesito "dica il CTU qua sia il tempo di percorrenza in piena notte e con automobile similare a quella per cui è causa tra Morrovalle… e il punto dell'A14 in cui è stata rilevata la contravvenzione… assumendo il percorso più breve in termini di tempo ed ipotizzando all'uopo diverse velocità", ha dimostrato la concreta possibilità di coprire il tragitto di Km. 219 con una vettura di quella cilindrata e di quella potenza addirittura in un arco temporale inferiore a quello intercorrente tra le tre e le quattro e quaranta di notte.


Il mistero della terza chiave - Il dilemma veniva così chiarito dal Giudice: "non può validarsi, alla stregua del compendio istruttorio, la tesi apodittica della convenuta, che insinua l'attuale possesso della stessa da parte della Z. Il venditore della Bmw, escusso quale testimone, riferisce di aver consegnato all'attrice, alla vendita dell'autovettura, due sole chiavi, una delle quali, peraltro, previa precedente duplicazione da parte della concessionaria, in quanto non ricevuta dal precedente proprietario dell'auto. Si comprende, allora, come le tre chiavi di cui l'Area Speciale sostiene convintamente l'esistenza siano costituite dalle due originarie, di cui una smarrita dal primo proprietario dell'autovettura, più una terza, duplicata in un secondo momento, e poi consegnata alla Z. all'atto di vendita dell'automobile".


In ordine all'onere di dimostrazione incombente sull'attrice in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, il Tribunale, come anticipato in massima, menziona Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1946; idem, 10 ottobre 2003, n. 16831; idem, 20 marzo 2006, n. 6108; idem, 20 aprile 2012, n. 6267.


Il furto ricade nella grande categoria dell'assicurazione di cose, nella sezione delle assicurazioni contro i rischi di sottrazione o smarrimento, che possono a loro volta essere frazionate in assicurazioni di rischi consistenti nella privazione del godimento di una cosa, che non di necessità deve andare distrutta o deteriorata, ed assicurazioni nelle quali il rischio consiste nella distruzione o nel deterioramento della cosa esposta al rischio.


Nel primo caso la cosa potrà sempre essere recuperata e restituita.

Talché, in questo tipo di assicurazione la liquidazione dell'indennizzo potrà avvenire sia per avaria, vale a dire attraverso la corresponsione all'assicurato dell'importo corrispondente al danno patito, che per abbandono, vale a dire attraverso l'acquisizione da parte dell'assicuratore della proprietà del bene perduto, versando all'assicurato l'indennizzo corrispondente alla perdita totale.


L'assicurazione contro il furto, nel suo nucleo essenziale, copre il rischio della perdita economica conseguente alla commissione del delitto di furto (art. 624 c.p.).

Non sussiste una stretta coincidenza fra il danno causato dal delitto di furto a mente dell'art. 185 c.p. e l'oggetto dell'assicurazione contro il furto.

Infatti, vittima del delitto di furto è soltanto il proprietario della cosa sottratta, mentre, dal versante assicurativo, il furto può cagionare un danno economico anche al mero utilizzatore della cosa, ad esempio in forza di leasing, che, quindi, può stipulare validamente un'assicurazione contro il furto.


La conclusione del processo


Il Tribunale di Macerata dichiara la fondatezza della domanda, condanna UnipolSai Assicurazioni S.p.A., già FondiariaSai, al pagamento in favore dell'attrice Z.R. della somma di € 35.100,00, stante lo scoperto del 10% contemplato in polizza, ed agli interessi conseguenti.

A carico dell'assicuratore renitente i costi della CTU e la rifusione in favore dell'attrice delle spese e delle competenze legali.

Ringraziamo l'Avv. Maurizio Vallasciani, che, unitamente all'Avv. Sante Nociaro, ha patrocinato il giudizio, per le notizie fornite.

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