Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 27/07/2005) ha reso noto di aver emanato un provvedimento in cui sono contenute le regole per le società che intendono pubblicare anche on line gli elenchi telefonici organizzati per categorie merceologiche e professionali. Tra le novità più rilevanti evidenziamo la previsione di procedure semplificate per gli editori dei nuovi elenchi telefonici cd. categorici, nei quali si possono consultare i nominativi di aziende, esercizi commerciali, enti e liberi professionisti, la completezza dei nominativi che compariranno nelle diverse categorie e esclusione di coloro che hanno dichiarato di non voler essere inseriti in tali elenchi telefonici o in quelli alfabetici. Inoltre i dati contenuti in tali elenchi categorici sono di carattere commerciale e riguardano i rapporti consumatore-azienda, impresa-impresa, cliente-professionista, cittadino-ente, le cui finalità sono differenti da quelle degli elenchi alfabetici degli abbonati ai servizi dei telefonia fissa e mobile (il cui scopo specifico è quello della comunicazione interpersonale), essendo, a date condizioni, possibile utilizzare categorici per alcune forme di contatto commerciale telefonico e postale. Il Garante ha precisato che per la formazione degli elenchi categorici, le società possono avvalersi di una disposizione di carattere generale del Codice delle privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche e che comunque gli editori dovranno rispettare altri obblighi e diritti in materia di protezione dei dati personali. Semplificata, infine, l'informativa da fornire a professionisti, esercenti, aziende ecc. che compariranno nell'elenco. Sulla base di quanto previsto dal Codice della privacy
il Garante ha autorizzato ciascun editore ad effettuare l'informativa tramite la pubblicazione, tra settembre e ottobre 2005, di almeno un avviso facilmente leggibile, su un minimo di tre quotidiani ad ampia diffusione nazionale. La stessa informativa dovrà essere comunque inserita con evidenza nella parte iniziale dell'elenco "categorico" cartaceo e di quello pubblicato "on line".

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