In caso di immobili sottoposti a vincolo, l'astratta condonabilità non basta, ma è necessario il preventivo parere dell'amministrazione preposta al vincolo

Avv. Giovanni Maria di Lieto - Il regime della sanatoria edilizia a posteriori - sia quella ordinaria, sia quella speciale da condono - subisce limitazioni rilevanti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dato che la maggior tutela garantita dall'ordinamento al bene "paesaggio" determina una compressione della facoltà del privato di regolarizzare un intervento edificatorio abusivo.

Requisiti per la condonabilità delle costruzioni abusive

[Torna su]

Preliminarmente, appare opportuna qualche considerazione sulla condonabilità delle opere abusive.

Ad esempio, l'art. 31 della legge n. 47/1985, dopo aver stabilito quali sono i presupposti per conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria sancisce che: "Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".

Nel caso di opere abusive non destinate alla residenza (oltre che alle opere interne abusive, al mutamento di destinazione d'uso abusivo), l'ultimazione richiede (requisito ulteriore) anche il "completamento funzionale" delle opere. Le opere cioè devono essere tali da permetterne l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate.

Nel caso di edifici residenziali, si intende ultimato l'edificio la cui struttura (rustico e copertura) sia completata, così da rendere immodificabile la volumetria impegnata. Più precisamente, il volume da sanare deve essere individuabile, certo e univoco secondo le caratteristiche costruttive dell'intervento abusivo.

Condono in aree vincolate

[Torna su]

Se, tuttavia, l'immobile ricade in aree vincolate, la sussistenza dei requisiti che ammettono il condono non è sufficiente per il suo rilascio.
Occorre infatti qualcosa in più, ovverosia il parere favorevole dell'amministrazione preposta allo specifico vincolo, che viene rilasciato dopo aver valutato la compatibilità tra i manufatti realizzati abusivamente il regime di tutela speciale relativo al bene sottoposto a vincolo.

Condono: vincolo successivo alle opere

[Torna su]

Tale principio vale anche nel caso in cui il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere: a rilevare è il momento in cui la domanda di sanatoria deve essere esaminata.

Ad affermarlo è la giurisprudenza amministrativa, come ad esempio la sentenza n. 5326/2015 del Consiglio di Stato, ove si legge che "è irrilevante che il vincolo sia sopravvenuto alla costruzione dell'immobile dovendo essere esaminata la domanda di condono sulla base della normativa vigente alla conclusione del procedimento".

In caso contrario, del resto, il vincolo resterebbe illegittimamente senza alcun effetto sul piano giuridico.


Avv. Giovanni Maria di Lieto

Avvocato amministrativista

Foro di Salerno

Tel. 089.854077

www.studiolegaledilieto.it


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: