Rimessa alla Corte Costituzionale la qlc sulla mancata risarcibilità del danno causato da un vaccino non obbligatorio ma consigliato come quello antinfluenzale

Avv. Luisa Foti - Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha discusso di temi abbastanza importanti, tra cui quello della risarcibilità dei danni derivanti da vaccini non obbligatori ma raccomandati e della legge sul cambio di sesso. Entrambi i temi, saranno oggetto delle prossime pronunce.

Risarcibilità dei vaccini non obbligatori

In particolare, nella camera di consiglio del 24 maggio, si è discusso della risarcibilità dei danni derivanti da vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria ma raccomandata dall'autorità sanitaria, per violazione, secondo il giudice a quo, del diritto-dovere di solidarietà, del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, la legge è incostituzionale laddove non prevede la risarcibilità del danno causato da un vaccino non obbligatorio ma consigliato. Attualmente la normativa prevede, invece, la risarcibilità solo se a causare il danno sia un vaccino obbligatorio.

Si mira quindi ad una pronuncia additiva.

La legge sul cambio di sesso

Dopo essersi occupata, nell'udienza del 6 giugno, tra le altre questioni, di trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti (R. O. 23/2017), di interventi in favore di vittime di criminalità e di norme in materia di patrocinio a spese della Regione Liguria, nell'udienza pubblica del 20 giugno prossimo, la Corte discuterà del contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale del Comune di Roma e della prescrizione dei reati sessuali in danno di minori.

Sempre nella stessa udienza si discuterà del tema dell'illegittimità dell'art.1, comma 1 della l. 164/1982 della legge sulla rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, nella parte in cui la norma prevede che la rettificazione del cognome avvenga solo a seguito della modificazione dei propri caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Secondo il giudice a quo, in particolare il giudice di Trento - ma analoghe questioni sono state poste sulla stessa disposizioni anche da altri giudici - tale previsione violerebbe i diritti fondamentali. (R.O. 174/2015, 211/2015, 58/2017).

Altra questione sottoposta all'attenzione della Corte riguarda, in tema di successioni, l'ordine di preferenza del maso chiuso. Benché la norma sia stata abrogata, il giudice a quo ne descrive la rilevanza in quanto la normativa precedente si applica ai rapporti sorti in quel periodo e dunque si applicherebbe alle successioni aperte in quel momento. In particolare, il giudice rimettente denuncia la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della irragionevolezza dovuta alla disparità di trattamento delle donne rispetto agli uomini.


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