Incostituzionale la norma regionale che interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, si tratta di materia di competenza statale

Avv. Luisa Foti - In tema di chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/2017, nel giudizio in via principale promosso dal governo avverso una legge della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, ha ritenuto fondata la questione posta sull'art. 1 della legge regionale 4/2016 (che aveva modificato l'art. 29 della legge regionale n. 29/2005) in relazione all'art. 117 Cost. co. 2, lettera e), spiegando che tale questione rientra nell'ambito della materia della "tutela della concorrenza" che è di esclusiva competenza statale. 

La disposizione colpita dal giudizio negativo della Corte, interviene nella disciplina delle giornate di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile appunto alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato.

Secondo il ricorrente, gli impugnati articoli violano l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia «tutela della concorrenza». La disciplina uniforme degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali atterrebbe alla materia «tutela della concorrenza» e, dunque, l'autonomia normativa regionale speciale non potrebbe incidere su tale disciplina attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato

La decisione della Consulta

Nella parte motiva della sentenza, la Corte ha spiegato che in materia di orari degli esercizi commerciali, l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 ha stabilito che le attività commerciali si svolgano senza limiti e prescrizioni concernenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale norma non è illegittima perché è ascrivibile alla materia della "tutela della concorrenza" (vedi sentenze nn. 299 del 2012 e 239 del 2016). 

Secondo la Corte la norma valorizzerebbe il principio di liberalizzazione, esonerando gli esercizi commerciali dall'obbligo di rispettare gli orari e i giorni di chiusura, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche in favore del consumatore e favorendo la creazione di un mercato più dinamico. 

Si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale. La norma della regione è stata dunque dichiarata incostituzionale. 


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